Sentenza nº 35 da Constitutional Court (Italy), 19 Aprile 1962

Data di Resoluzione19 Aprile 1962
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 35

ANNO 1962

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Avv. GIUSEPPE CAPPI, Presidente

Prof. GASPARE AMBROSINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con ricorso notificato il 28 agosto 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 4 settembre successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sorto per effetto del D.P.R. 31 marzo 1961, con il quale l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) é stato dichiarato sottoposto al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Udita nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1962 la relazione del Giudice Antonio Manca;

uditi gli avvocati Antonino Ramirez e Luigi Maniscalco Basile, per il Presidente della Regione siciliana, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Con atto notificato il 28 agosto e depositato il 4 settembre 1961, il Presidente della Regione siciliana, autorizzato dalla Giunta regionale con deliberazione del 31 luglio 1961, ha proposto ricorso per conflitto di attribuzione riguardo al decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1961. Con questo provvedimento, l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E. R. A. S.) é stato sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, concernente la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria.

In questa sede si sono costituiti la Regione, rappresentata dagli avv.ti Luigi Maniscalco Basile e Antonino Ramirez, ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nel ricorso si deduce la illegittimità del predetto decreto per violazione degli artt. 14, lett. a e p. e 20 dello Statuto speciale, degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, relativo all'esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e degli artt. 86, 87, 88, 89, 90 e 91 della Costituzione.

A sostegno della illegittimità del decreto si osserva che, in attuazione della competenza normativa primaria spettante alla Regione, in base alle ricordate norme statutarie, nella materia dell'agricoltura, dell'incremento della produzione agricola e industriale e circa l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali, é stata emanata la legge regionale del 12 maggio 1959, n. 21, con la quale si é provveduto al riordinamento dell'E.R.A.S., ente la cui attività si svolge esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione, regolandone la struttura e le funzioni. Si precisa che, nell'art. 10 della stessa legge, é pure disciplinato il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria, analogo a quello preveduto dall'art. 12 della legge statale del 1958 sopra ricordata, data la presenza, nel collegio sindacale, di un magistrato della Corte dei conti, e di rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'agricoltura.

Secondo la difesa della Regione questa legge avrebbe assorbito, sostituito o abrogato le disposizioni contenute nella predetta legge statale. Anche se ricorressero perciò le condizioni stabilite per assoggettare l'E. R. A. S. al controllo della Corte dei conti (il che si contesta), tali disposizioni non potrebbero applicarsi nei confronti di un ente regionale, regolato dalla legge regionale, emanata in base all'art. 14 dello Statuto speciale.

Ne deriverebbe che il decreto impugnato avrebbe illegittimamente interferito nella competenza amministrativa, pure spettante alla Regione in base all'art. 20 dello stesso Statuto.

Il provvedimento impugnato, d'altra parte, é stato emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e si rileva, specialmente per quanto riguarda il Ministero dell'agricoltura, che le sue attribuzioni sono state già trasferite alla Regione con decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 789.

In subordine la difesa della Regione solleva, in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale della legge 21 marzo 1958, n. 259, in relazione all'art. 3, in quanto, sarebbe da escludere che al Presidente della Repubblica il legislatore ordinario possa attribuire funzioni amministrative, al di fuori dei casi espressamente preveduti nella Costituzione.

Conclude, pertanto, in via principale, perché risolvendo il conflitto di attribuzione, la Corte dichiari che il provvedimento impugnato ha interferito nella sfera di competenza amministrativa riservata agli organi regionali ed annulli, quindi, il provvedimento stesso.

In via subordinata, perché sollevi in via incidentale la questione circa la legittimità costituzionale della legge del 1958, n. 259.

Nelle deduzioni depositate l'11 settembre 1961, l'Avvocatura dello Stato, a contestazione delle tesi prospettate nel ricorso, rileva:

1) che, con la legge del 21 marzo 1958, n. 259, emanata in attuazione dell'art. 100 della Costituzione, é stato precisato quali enti possano essere sottoposti al particolare controllo della Corte dei conti, in quanto sovvenzionati in via ordinaria dallo Stato;

2) che tale controllo é deferito ad un organo statale di rilevanza costituzionale, circa il quale nessuna norma dello Statuto speciale attribuirebbe alla Regione potestà normativa e amministrativa;

3) che il controllo, cui si riferisce la legge del 1958, sarebbe esercitato dall'esterno, cioé senza alcuna partecipazione dei magistrati della Corte dei conti agli organi dell'ente, e, in quanto si riferirebbe alla gestione dei fondi erogati...

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