Sentenza nº 127 da Constitutional Court (Italy), 28 Dicembre 1962
Data di Resoluzione | 28 Dicembre 1962 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 127
ANNO 1962
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con ricorso notificato il 20 aprile 1962, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 27 successivo ed iscritto al n. 6 del Registro ricorsi 1962, per conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sorto a seguito del provvedimento 12 febbraio 1962 del Governatore della Banca d'Italia, col quale sono stati nominati il commissario liquidatore e i membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Naso (Messina).
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avvocato Camillo Ausiello Orlando, per il Presidente della Regione siciliana, e il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
-
- Il Governatore della Banca d'Italia con atto del 12 febbraio 1962, a norma dell'art. 9, secondo comma, delle disposizioni d'attuazione emanate col D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, ha nominato il commissario liquidatore e i membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Naso (Messina).
Avverso tale provvedimento il Presidente della Regione siciliana ha tempestivamente sollevato conflitto di attribuzione con ricorso notificato il 20 aprile 1962 e depositato il 27 aprile 1962.
-
- Col primo motivo la Regione lamenta la violazione dell'art. 20, primo comma, prima parte, in relazione all'art. 17, lett. e, dello Statuto siciliano, il quale ultimo attribuisce le funzioni esecutive e amministrative in materia di credito e risparmio al Presidente e agli Assessori regionali. Con questa norma statutaria contrasterebbe l'art. 9, secondo comma, delle disposizioni d'attuazione (citato D.P.R. n. 1133 del 1952), il quale riserva, invece, allo Stato la competenza nella materia disciplinata sotto i capi II e III del titolo VII della legge bancaria (R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni), compresa la competenza, che in particolare é del Governatore della Banca d'Italia, in fatto di nomina dei liquidatori.
Come ha riconosciuto la Corte costituzionale nella sentenza n. 58 del 1958, la Regione siciliana ha poteri che non si limitano alla istituzione e all'ordinamento degli enti di credito della Regione, ma abbraccia anche l'attività di questi enti: secondo la difesa regionale, nell'esercizio di tali poteri d'amministrazione attiva devono ricomprendersi anche gli atti di nomina dei commissari e del comitato di sorveglianza delle aziende poste in liquidazione con provvedimento regionale.
Perciò il secondo comma delle predette norme d'attuazione sarebbe costituzionalmente illegittimo ed all'uopo la Regione siciliana solleva incidentalmente questione di legittimità costituzionale in riferimento al citato art. 17, lett. e, dello Statuto regionale. Poiché il provvedimento impugnato é stato preso a norma di questo secondo comma, la questione di legittimità...
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