Sentenza nº 58 da Constitutional Court (Italy), 24 Novembre 1958
Data di Resoluzione | 24 Novembre 1958 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 58
ANNO 1958
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. MARIO BRACCI
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dal Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna il 7 novembre 1956, recante "disposizioni per l'ordinamento dei servizi nella Regione relativamente al credito", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 20 marzo 1958, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 26 marzo 1958 ed iscritto al n. 2 del Registro ricorsi 1958.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione autonoma della Sardegna;
udita nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1958 la relazione del Giudice Mario Bracci;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per il ricorrente, e gli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri per la Regione sarda.
Ritenuto in fatto
La Regione autonoma della Sardegna emanò una legge 7 novembre 1956, contenente disposizioni per l'ordinamento dei servizi della Regione relativamente al credito.
Con l'art. 1 furono dichiarate aziende di credito di carattere regionale tutte quelle che hanno nel territorio della Regione la loro sede centrale o che svolgono quivi la loro attività prevalente. Con l'art. 2, comma primo, fu affermato che i provvedimenti di carattere generale, adottati per tutto il territorio dello Stato dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o dalla Banca d'Italia, sarebbero stati efficaci anche in Sardegna, fino a quando non fossero emanate apposite norme con successive leggi regionali.
Con l'art. 2, comma secondo, furono attribuite al Comitato tecnico consultivo per la finanza, il credito ed il risparmio, istituito con legge regionale 27 giugno 1950, n. 32, le funzioni di consulenza relative alla materia dell'art. 1.
Con l'art. 3 fu sancita la competenza dell'Amministrazione regionale, previo parere del suddetto Comitato tecnico, per i provvedimenti nelle materie di cui all'art. 4, lett. b, dello Statuto speciale per la Sardegna (istituzione e ordinamento di enti ed aziende di credito di carattere regionale). Fu altresì disposto che tutte le funzioni che lo Stato attribuisce al Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio spettassero alla Giunta regionale, per quanto attiene alla Sardegna.
Con l'art. 4 fu istituito un albo degli enti e delle aziende di credito regionali, di cui al ricordato art. 1, con facoltà dell'Amministrazione regionale di determinare il capitale e il fondo minimo di dotazione delle nuove aziende di credito a carattere regionale.
Con l'art. 5 fu disposto che gli enti e le aziende di credito, di cui all'art. 1, dovessero trasmettere all'Assessorato alle finanze situazioni periodiche, bilanci ed altri dati concernenti la propria attività, con la garanzia del segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
Con l'art. 6 fu sancito un ampio potere d'ispezione dell'Amministrazione regionale sugli enti e sulle aziende di credito, di cui all'art. 1, con facoltà d'impartire disposizioni di carattere organizzativo, contabile e amministrativo, da convalidarsi dall'Assessore alle finanze.
Con l'art. 7 fu attribuito alla Giunta regionale il potere di revocare le autorizzazioni di cui all'art. 3, di ordinare la chiusura di filiali e di sportelli, di ordinare o di provvedere direttamente alla convocazione delle assemblee dei soci e dei loro Consigli d'amministrazione, di ordinare procedure esecutive contro debitori morosi nei casi in cui sembrasse eccessivo il ritardo degli organi competenti e di fissare modalità per l'eliminazione o la sistemazione degli immobilizzi riconosciuti eccessivi.
Con l'art. 8 fu disposto che i verbali delle sedute dei Consigli d'amministrazione, i nomi dei funzionari abilitati ad impegnare gli istituti, la copia mensile del libro dei fidi, i verbali del Collegio sindacale e degli organi di vigilanza fossero trasmessi all'Amministrazione regionale.
Con l'art. 9 fu sancita la competenza della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico, per i provvedimenti relativi alla fusione degli enti e aziende di cui all'art. 1 e per la nomina dei liquidatori, amministratori e commissari di cui all'art. 50 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375.
Con l'art. 10 fu disposto che in caso di inosservanza delle norme suddette si applicassero pene pecuniarie e sanzioni da fissarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale.
Con l'art. 11 fu altresì disposto che le casse comunali di credito agrario, operanti nella Regione, passassero sotto la diretta sorveglianza dell'Amministrazione regionale, con l'entrata in vigore di questa legge.
Ed infine con l'art. 12 fu disposto che all'attuazione delle disposizioni di questa legge regionale si provvedesse d'intesa con i competenti organi dello Stato.
Questa legge, approvata dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 4, lett. b, dello Statuto speciale per la Sardegna in data 7 novembre 1956, fu rinviata dal Governo al Consiglio regionale per un nuovo esame, secondo gli artt. 33 dello Statuto e 127 della Costituzione. Ma il Consiglio regionale nella seduta del 6 marzo 1958 approvò nuovamente il testo della legge sopra ricordata.
Allora il Consiglio dei Ministri nella seduta del 17...
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