Sentenza nº 44 da Constitutional Court (Italy), 11 Luglio 1961

Data di Resoluzione11 Luglio 1961
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 44

ANNO 1961

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 72, sesto comma, del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 dicembre 1960 dal Consiglio comunale di Castellammare di Stabia, su ricorso di Viscardi Mariano, iscritta al n. 8 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1961;

2) ordinanza emessa il 28 gennaio 1961 dal Consiglio comunale di Marano di Napoli su ricorso di Guarino Giuseppe e Quaranta Giuliano,

iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 10 aprile 1961.

Viste le dichiarazioni di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 24 maggio 1961 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il dott. Viscardi aveva presentato ricorso al Consiglio comunale di Castellammare di Stabia avverso le operazioni elettorali del Comune, assumendo la nullità delle dichiarazioni di accettazione dei candidati della lista comunista e la nullità della dichiarazione di presentazione della stessa lista. Chiedeva, pertanto, che si correggessero i risultati delle elezioni e si attribuissero alle altre liste i sedici posti già assegnati ai candidati comunisti.

    Il Consiglio comunale rilevava che, nel caso in cui avesse accolto il ricorso, avrebbe dovuto effettivamente procedere, a norma dell'art. 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, alla redistribuzione dei seggi, rimasti vacanti, seguendo il criterio indicato dall'art. 72, sesto comma, della stessa legge; ma, siccome era stata sollevata eccezione di illegittimità costituzionale di questo comma in riferimento all'art. 48, secondo comma, della Costituzione, sospendeva l'esame del ricorso e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale con ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 4 marzo 1961. Secondo l'ordinanza la redistribuzione dei posti eccedenti o comunque rimasti vacanti violerebbe i principi della personalità, dell'uguaglianza, della libertà e della segretezza del voto sanciti dalla richiamata norma costituzionale.

    Il Presidente del Consiglio dei Ministri si costituiva, per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 27 gennaio 1961 e presentava una memoria depositata il 10 maggio 1961.

  2. - Le deduzioni si aprono con...

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