Sentenza nº 92 da Constitutional Court (Italy), 22 Novembre 1962

Data di Resoluzione22 Novembre 1962
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 92

ANNO 1962

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Dott. MARIO COSATTI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; degli artt. 41, 42 e 160 del R. D. 12 febbraio 1911, n. 297; degli artt. 1 e 2 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203; degli artt. da 1 a 5 del R. D. 26 giugno 1924, n. 1058, promosso con deliberazione emessa il 3 settembre 1961 dal Consiglio comunale di Marano di Napoli su ricorso di Guarino Giuseppe e Quaranta Giuliano, iscritta al n. 175 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione in giudizio di Quaranta Giuliano e del consigliere comunale Carandente Giarruso Giuseppe;

udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per il Carandente Giarruso, l'avv. Roberto Gava, per il Quaranta, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Consiglio comunale di Marano di Napoli, in occasione d'un giudizio relativo alle operazioni elettorali del 6-7 novembre 1960, instaurato su ricorso degli elettori Guarino e Quaranta, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma sesto, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570; ma di tale questione la Corte costituzionale, con sentenza n. 44 del 3 luglio 1961, aveva dichiarato la non fondatezza.

    Tuttavia, appena ritornato in possesso degli atti di causa, il Consiglio comunale di Marano, con deliberazione emessa il 3 settembre 1961, sollevava una nuova questione di legittimità costituzionale denunciando, in riferimento agli artt. 102, 103, 104 e 130 della Costituzione, le norme che attribuiscono ai Consigli comunali e alle Giunte provinciali amministrative la potestà di decidere le controversie in materia elettorale (artt. 82, 83 e 84 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; 41, 42 e 160, R. D. 12 febbraio 1911, n. 297; 1 e 2 del D. L. Lgt. 12 aprile 1945, n. 203; 1 a 5 del R. D. 26 giugno 1924, n. 1058).

    Nel giudizio presso questa Corte si sono costituiti, quale consigliere comunale di Marano, il sig. Giuseppe Carandente Giarruso, con deduzioni depositate il 9 dicembre 1961, e quale ricorrente nella causa di merito, il sig. Giuliano Quaranta, con deduzioni depositate nello stesso giorno. é intervenuto il Presidente del Consiglio a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 25 settembre 1961.

    Hanno presentato una memoria il 4 ottobre 1962 tanto il Carandente Giarruso quanto il Presidente del Consiglio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato.

  2. - Il Consiglio comunale di Marano, nella deliberazione di rinvio, assume che tra gli organi di giustizia amministrativa ammessi dall'art. 103 della Costituzione non si possono annoverare i Consigli comunali: infatti, l'art. 103 si riferisce agli organi muniti di "competenza generale ed astratta", mentre i Consigli comunali hanno competenza limitata ad alcune categorie di controversie; indubbiamente essi, come ha affermato anche la sentenza n. 44 del 1961 della Corte costituzionale, sono giudici straordinari o speciali. Ma le giurisdizioni speciali sono vietate dall'art. 102 della Costituzione; di conseguenza le norme che attribuiscono funzioni giurisdizionali ai Consigli, poiché reintroducono una giurisdizione speciale, apparirebbero illegittime. Comunque, il Consiglio comunale di Marano dichiara di non poter decidere il giudizio di merito finche non sia risolto questo dubbio.

    Altrettanto si dica - conclude la deliberazione di rinvio - di quelle altre norme che attribuiscono potestà giurisdizionale, nella stessa materia, alla Giunta provinciale amministrativa: secondo il Consiglio comunale di Marano "appare opportuno che la Corte costituzionale esamini in questa sede, anche ai lini pratici dell'ulteriore corso del giudizio", la legittimità costituzionale di tali norme.

  3. - Il Carandente Giarruso ribadisce e sviluppa gli scarsi rilievi dedicati, nella deliberazione di rinvio, alla potestà giurisdizionale dei Consigli comunali.

    Innanzi tutto dagli artt. 1, 102 e 104 della Costituzione e dallo stesso collocamento del titolo IV, relativo alla Magistratura, si rileverebbe che gli organi giurisdizionali devono avere carattere statale. Il che sembra da escludere per i Consigli comunali, organi del Comune che svolgono attività finanziata da quest'ultimo e non sono inquadrati nella organizzazione unitaria dello Stato. Né - precisa il Carandente in memoria - si può dire che essi assumano carattere statale allorché e in quanto esercitano funzione giurisdizionale poiché se così fosse, la garanzia dipendente dalla statualità della giurisdizione acquisterebbe un valore soltanto nominalistico.

    In secondo luogo, a norma dello stesso art. 102 della Costituzione, l'attività giurisdizionale é una funzione esercitata da magistrati dell'ordine giudiziario che perciò dovrebbero essere indipendenti e imparziali, e partecipano al processo dal principio alla fine. Queste garanzie di partecipazione totale a un regolare procedimento, di indipendenza e di imparzialità sono costituzionalmente richieste - secondo il Carandente Giarruso non all'ufficio, ma alle persone dei giudici (non per nulla gli artt. 101, 102 e 108 della Costituzione parlano esclusivamente di "magistrati" e di "giudici"); in...

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