Sentenza nº 78 da Constitutional Court (Italy), 30 Dicembre 1958

Data di Resoluzione30 Dicembre 1958
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 78

ANNO 1958

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, contenente norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli, promosso con ordinanza 22 gennaio 1957 del Tribunale di Trani nel procedimento civile tra Tondolo Pasquale e la Commissione comunale per la massima occupazione agricola di Minervino Murge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 20 aprile 1957 e iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1957.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 ottobre 1958 la relazione del Giudice Mario Cosatti;

uditi l'avvocato Antonio Putzolu per il Tondolo e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Malinconico per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Nel giugno 1954 l'esattore comunale di Andria (Bari) eseguì per delega pignoramento mobiliare a carico di Tondolo Pasquale per morosità nel pagamento di somme dovute per mano d'opera assegnatagli dalla Commissione comunale per la massima occupazione agricola di Minervino Murge e non assunta.

Avverso l'esecuzione il Tondolo propose opposizione innanzi al Pretore di Andria e chiese che il Pretore stesso sospendesse l'esecuzione, rimettendo le parti al Tribunale competente per valore e territorio.

Il Pretore, in accoglimento dell'istanza, ordinò la sospensione dell'esecuzione e rimise le parti innanzi al Tribunale di Trani.

Il Tondolo, riassumendo il giudizio, convenne innanzi al detto Tribunale la Commissione comunale per la massima occupazione agricola di Minervino Murge, in persona del Sindaco presidente pro tempore, per sentir dichiarare non dovuti i richiesti pagamenti di mano d'opera agricola. Per la Commissione si costituì il Sindaco.

In corso di istruttoria, la difesa della Commissione eccepì la nullità della citazione per difetto di legittimazione passiva del Sindaco; quella del Tondolo sollevò eccezione di illegittimità costituzionale del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio 1952, n. 621, contenente norme circa il massimo impiego di lavoratori agricoli, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41, 42, 44 della Costituzione, chiedendo la sospensione del procedimento e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale. Si oppose la Commissione, insistendo sul difetto di legittimazione passiva del Sindaco.

Il Tribunale, con ordinanza 22 gennaio 1957, richiamata una propria sentenza in materia del 1951 e giurisprudenza della Corte di cassazione, ha ritenuto legittimamente istituito il contraddittorio. Passando poi all'esame della fondatezza o meno della proposta questione di legittimità costituzionale del decreto n. 929 del 1947, ha considerato le norme in esso contenute in riferimento agli artt. 38, 41, 42, 44 della Costituzione.

Ha osservato che le norme del ricordato decreto pongono una limitazione all'autonomia contrattuale nei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori e possono trovare non pacifico fondamento nelle disposizioni della Costituzione.

Scopo del decreto appare principalmente quello di favorire il massimo impiego di lavoratori agricoli, riducendo la disoccupazione; tal fine involge invero un problema di interesse generale e sembra dubbio che esso possa rientrare nella disciplina della proprietà terriera quale posta dalla Costituzione. Né sembra che il diritto dei lavoratori involontariamente disoccupati ad adeguati mezzi di sussistenza, di cui all'art. 38 della Costituzione, possa trovare tutela limitando l'autonomia contrattuale soltanto nel settore dell'agricoltura; venendo in tal modo a violare il principio della libertà di iniziativa economica fissato nell'art. 41 della Costituzione stessa. Non sembra, infine, che obblighi e vincoli della proprietà terriera siano dagli artt. 42 e 44 della Costituzione previsti in funzione del problema della disoccupazione.

Il Tribunale pertanto ha sospeso il procedimento e ha disposto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

La detta ordinanza, notificata alle parti il 4 marzo 1957 e il 7 successivo al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, é stata pubblicata, per disposizione del Presidente di questa Corte ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 104 del 20 aprile 1957 e iscritta al n. 40 del Registro ordinanze 1957.

Nel giudizio innanzi a questa Corte il Tondolo si é costituito depositando in cancelleria il 9 maggio 1957 le sue deduzioni, con procura conferita agli avvocati Domenico Pastina e Aldo Dedin con elezione di domicilio in Roma presso quest'ultimo; successivamente il Tondolo ha associato alla propria difesa anche gli avvocati Antonio Putzolu e Odoardo Censi del Foro di Roma.

Nelle predette deduzioni la difesa del Tondolo osserva che il decreto n. 929 del 1947 é in contrasto con i seguenti articoli della Costituzione:

  1. con l'art. 38, che, pur riconoscendo il diritto dei lavoratori involontariamente disoccupati a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, fa a tal uopo riferimento ad organi e istituti predisposti dallo Stato, che si concretano in quelle che sogliono qualificarsi assicurazioni sociali; non é quindi legittimo porre a carico di singole aziende agricole l'assistenza a lavoratori agricoli disoccupati.

  2. con l'art. 41, che proclama la libertà dell'iniziativa economica privata purché non in contrasto con l'utilità sociale, la sicurezza, la libertà, la dignità umana. Le norme del decreto n. 929...

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