Sentenza nº 21 da Constitutional Court (Italy), 26 Gennaio 1957

Data di Resoluzione26 Gennaio 1957
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 21

ANNO 1957

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente

Dott. GAETANO AZZARITI

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge regionale sarda approvata dal Consiglio regionale della Sardegna il 27 maggio 1955 e riapprovata il 16 marzo 1956, contenente norme intese a disciplinare il razionale sfruttamento delle piante di sughero, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 4 aprile 1956, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14 aprile 1956 ed iscritto al n. 52 del Reg. ric. 1956.

Udita nell'udienza pubblica del 14 novembre 1956 la relazione del Giudice Gaspare Ambrosini;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Achille Salerni per il ricorrente e gli avversti Egidio Tosato e Pietro Gasparri per la Regione autonoma della Sardegna.

Ritenuto in fatto

Il Consiglio regionale della Sardegna approvò il 27 maggio 1955 una legge contenente una serie di norme intese a disciplinare il razionale sfruttamento delle piante di sughero, anche se sparse, radicate in qualsiasi zona sia o non sottoposta a vincolo idrogeologico.

L'art. 8 della legge, che forma oggetto del presente giudizio, dispone: "Per le infrazioni delle disposizioni della presente legge, si applicano la procedura e le sanzioni previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, riguardante i reati commessi a danno dei soprassuoli vegetanti su terreno soggetto a vincolo idrogeologico".

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna il Governo rinviò tale legge a nuovo esame del Consiglio regionale col rilievo che la norma dell'art. 8 eccede la competenza della Regione.

Nella seduta del 16 marzo 1956 il Consiglio regionale approvò di nuovo, a maggioranza assoluta dei propri componenti, la legge del 27 maggio 1955.

Questa nuova deliberazione venne comunicata, con nota del 20 marzo 1956, dal Rappresentante del Governo nella Regione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia.

Il Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 marzo 1956 deliberò di proporre ricorso dinanzi alla Corte costituzionale per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale del suindicato art. 8.

Nel ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, debitamente notificato al Presidente della Giunta regionale sarda e depositato nella cancelleria della Corte, si sostiene che la Regione non può legiferare in materia penale nemmeno a titolo accessorio o complementare, dacché l'art. 25, comma 2, della Costituzione riserva alla legge statale il regolamento di questa materia, la quale peraltro, non é in alcun modo compresa nelle materie di competenza legislativa regionale indicate negli artt. 3 e 4 dello Statuto speciale per la Sardegna. L'art. 8 in questione importa l'invasione da parte della Regione di una sfera di rapporti che solo lo Stato può disciplinare, ed é perciò costituzionalmente illegittimo. Né avrebbe fondamento l'obiezione che l'attività legislativa di carattere pubblicistico della Regione resterebbe in pratica inefficace se il legislatore regionale non potesse comminare sanzioni punitive per la violazione dei doveri che é competente ad imporre, giacché allo scopo provvederebbero in questi casi le cosiddette "norme penali in bianco", ossia quelle norme del Codice penale che puniscono in generale la inosservanza dei provvedimenti legalmente dati da qualsiasi autorità.

In via del tutto subordinata si deduce nel ricorso che, essendo vietata in materia penale ogni applicazione estensiva, non si possono far rientrare sotto le disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ipotesi diverse da quelle che vi sono espressamente previste, come ha fatto l'impugnato art. 8 della legge sarda del 27 maggio 1955 - 16 marzo 1956.

In seguito a deliberazione della Giunta regionale sarda del 9 aprile 1956, con la quale si stabilì di resistere al ricorso suddetto, il Presidente della Giunta, rappresentato dagli avvocati Egidio Tosato e Pietro Gasparri, si costituiva in giudizio presentando le proprie deduzioni in una memoria nella quale si nega la fondatezza del ricorso per i seguenti motivi:

- non é dimostrato che nell'art. 25 della Costituzione la parola "legge" sia adoperata...

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