LEGGE REGIONALE 8 maggio 2012, n. 19 - Riordino del Governo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' di Teramo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 28 del 23 maggio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Compiti e funzioni 1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' di Teramo, rappresenta lo strumento tecnico-scientifico d'eccellenza nazionale di cui si avvalgono il Ministero della salute e le Regioni, per le attivita' internazionali di cooperazione ed alta formazione nei settori della sanita' pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti.

  1. L'Istituto di cui al comma 1 deve garantire il mantenimento dei requisiti e degli standard qualitativi indicati nel Protocollo d'Intesa stipulato tra il Ministero della salute, la Regione Abruzzo e la Regione Molise per il riordino e la valorizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' di Teramo, in data 11 dicembre 2009.

  2. L'Istituto, oltre ai compiti previsti al comma 1, deve assicurare, in via ordinaria, lo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni indicate nel decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.

    421) e nel regolamento approvato con decreto ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190 (Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del deceto legislativo 30 giugno 1993, n. 270).

  3. Il Ministro della salute e le Regioni possono attribuire ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario, internazionale e regionale.

    Art. 2

    Controllo sugli atti 1. Al controllo sugli atti dell'Istituto si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica).

    Art. 3

    Organi 1. Gli organi dell'Istituto sono:

    1. Il Consiglio di amministrazione;

    2. Il Direttore generale;

    3. Il Collegio dei revisori.

  4. Il Consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente e dura in carica cinque anni. I membri sono nominati rispettivamente uno dal Ministro della salute, due dalla Regione Abruzzo e due dalla Regione Molise. Il Presidente e' nominato d'intesa dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente della Regione Molise e dura in carica cinque anni.

  5. Il Direttore generale, che deve essere un...

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