DECRETO 20 Dicembre 2007 - Emissione dei certificati di credito del Tesoro 'zero coupon' (CTZ-24) con decorrenza 2 gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2009, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE

del Tesoro

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';

Visto il decreto ministeriale n. 1840 dell'8 gennaio 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007, e del bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verra' stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978 n. 468;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di ventiquattro mesi ("CTZ 24");

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonche' del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2007, entrambi citati nelle premesse, e' disposta l'emissione di una prima tranche di "CTZ-24", con decorrenza 2 gennaio 2008 e scadenza 31 dicembre 2009, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli e' disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi...

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