Emissione dei certificati di credito del Tesoro (CTZ-24), con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006; prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durta, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico; Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 22 luglio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi dei prestiti pubblici gia' effettuati, ad euro 60.927 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ -24»); Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonche' del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e' disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio

2006, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli e' prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui

ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto e' di mille...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT