Ah, sì, tu, mio trasportato, non ti vuoi allacciare la cintura, allora io, conducente, non accendo la macchina!...

AutoreCarlo Alberto Caruso
Pagine493-494

Page 493

La Suprema Corte si è più volte interrogata in merito ad un problema tuttora sovente (a causa della frequenza di comportamenti), ossia se «una volta accertata l'incidenza causale nell'evento del mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato, tale incidenza causale possa essere ascritta, oltre ovviamente che al trasportato - in quanto trasgressore della norma di circolazione stradale, che impone l'uso delle cinture - anche al comportamento del conducente».

A tale tipo di interrogativo la giurisprudenza maggioritaria ha sempre risposto affermando l'esclusiva responsabilità del trasgressore della norma stradale, ossia il trasportato senza cintura.

Nella sentenza in epigrafe, invece, la Corte ha cambiato rotta sostenendo che il conducente di un autoveicolo non può porre o tenere in circolazione lo stesso, se si è reso conto che qualcuno dei trasportati non si conformi alle regole stabilite dalla normativa sulla circolazione stradale.

Per meglio comprendere la portata innovativa di tale assunto è necessario un breve excursus storico sulle pronunce della giurisprudenza precedente a cui si è conformata la sentenza in rassegna. Tra le prime vi è la Pretura penale di Milano che in data 23 gennaio 1991, pubblicata in questa Rivista 1991, 397, che ha così statuito: «Può determinarsi nella misura del 20% del totale la percentuale del concorso di colpa per l'inosservanza dell'obbligo di uso della cintura di sicurezza nel caso di scontro di veicoli da cui sia derivata la morte di una persona trasportata (L. 22 aprile 1989 n. 143)».

Più significativa appare Cass. pen., sez. IV, 20 novembre n. 9904, ivi 1996, 896, secondo la quale «anche se il mancato uso delle cinture di sicurezza è sanzionato amministrativamente a carico di chi sia tenuto ad indossarle (tranne che si tratti di minore, nel qual caso risponde il guidatore), il conducente di autoveicolo è comunque obbligato - in base alle regole della comune diligenza e prudenza - ad esigere che il passeggero indossi le cinture e, in caso di sua renitenza, a rifiutarne il trasporto o ad omettere l'intrapresa della marcia».

E ancora, «le lesioni personali subite in occasione di un sinistro stradale non sono risarcibile ove risulti che le stesse siano ascrivibili esclusivamente al mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del danneggiato (fattispecie di lesioni riportate a seguito di brusca frenata da un'agente della Polizia di Stato il quale, trasportato per ragioni di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT