Interventi volti al contenimento dei consumi energetici, la questione delle maggioranze assembleari

AutoreAntonio Nucera
Pagine217-218

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Il tema del contenimento dei consumi energetici è argomento di grande attualità. In ambito condominiale la norma che si occupa della materia è l'art. 26 della legge 10/91, in particolare il comma 2, che entra in gioco ogni qual volta i condomini discutano di sopprimere l'impianto centralizzato di riscaldamento e di installare singoli impianti autonomi.

Tale disposizione prevede espressamente che, per gli interventi sugli edifici e sugli impianti, volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile - «individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato» -, le pertinenti decisioni condominiali siano valide se adottate con «la maggioranza semplice delle quote millesimali».

Tale formulazione è il risultato di un recente intervento legislativo recato dal D.L.vo 311/06, che ha modificato la precedente dizione della norma (che prevedeva, per questo genere di interventi, la validità delle delibere «prese a maggioranza delle quote millesimali»), ma che non ha risolto i dubbi interpretativi che sin dalla sua comparsa questa disposizione ha suscitato.

Il problema è sempre lo stesso: quale sia la maggioranza occorrente per approvare validamente, in sede condominiale, gli interventi che l'art. 26 è diretto a favorire.

Le perplessità nascono dal fatto che il condominio - come è noto - è un istituto a democrazia perfetta, in cui le deliberazioni adottate dall'assemblea non possono prescindere, per la loro validità, dalla partecipazione di un certo numero di condomini rappresentativo di un determinato numero di quote, e ciò con riferimento sia al quorum costitutivo sia al quorum deliberativo previsti dall'art. 1136 c.c. Tale disposizione stabilisce, infatti, che, in prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio e che sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. In seconda convocazione la stessa norma si occupa di disciplinare, invece, solo il quorum deliberativo necessario per approvare validamente una delibera (un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio), ma la giurisprudenza - cfr. Cass. sent. n. 3952 del 26 aprile 1994 e...

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