DECRETO 1 febbraio 1999, n.71 - Regolamento recante norme per la concessione di agevolazioni di carattere non economico volte a favorire il periodico rientro dei militari in servizio di leva nelle localita' di residenza

IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata, come sostituito dal comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e integrato dal comma 5 dell'articolo 45 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che demanda ad un decreto del Ministro della difesa la previsione di agevolazioni di carattere non economico volte a favorire il rientro periodico nella localita' di residenza dei militari che prestano servizio di leva obbligatorio presso unita' o reparti aventi sede oltre 100 chilometri dalla stessa; Visto l'articolo 24 della predetta legge 24 dicembre 1986, n. 958, che disciplina la concessione delle licenze ai militari in servizio di leva; Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 settembre 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 5325 del 7 dicembre 1998; A d o t t a il seguente regolamento

Art. 1.

  1. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di licenze, per i militari destinati a prestare servizio di leva obbligatorio presso unita' o reparti aventi sede oltre 100 chilometri dalla localita' di residenza sono stabilite speciali agevolazioni per favorirne il rientro periodico nella localita' di residenza, secondo le seguenti modalita'

  1. per i militari residenti oltre 100 e fino a 300 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia inferiore a 8 ore: due giorni aggiuntivi di licenza breve; b) per i militari residenti oltre 300 e fino a 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio tra tale sede e il comune di residenza sia di oltre 8 e fino a 16 ore: quattro giorni aggiuntivi di licenza breve; c) per i militari residenti oltre 800 chilometri dalla sede di servizio, ovvero per i quali la durata del viaggio sia di oltre 16 ore: sei giorni aggiuntivi di licenza breve.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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