Modalita' per l'applicazione di un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1906/90 del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CEE) della Commissione n. 1538/91 del 5 giugno 1991, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'applicazione del predetto regolamento (CEE) del Consiglio n.

1906/90, in particolare gli articoli 10, 11 e 12 del regolamento n.

1538/91; Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1999, n. 465 «regolamento recante norme per l'applicazione di disposizioni comunitarie concernenti l'uso di particolari diciture in materia di commercializzazione delle carni di pollame, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1538/91 del 5 giugno 1991»; Visto il regolamento (CE) n. 1072/2000 della Commissione del 19 maggio 2000 che modifica il sopraccitato regolamento (CEE) n.

1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n.

1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame; Visto il regolamento (CE) n. 1321/2002 della Commissione del 22 luglio 2002 con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 1538/91; Visto il parere positivo, espresso dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8.2 della direttiva 98/34/CEE, al progetto per un sistema volontario di etichettatura delle carni di pollame, richiedendo, nel contempo, garanzie sulla esclusione di ostacoli alla libera circolazione dei prodotti di altri Paesi membri, trasmesso tramite il Ministero delle attivita' produttive con nota n. 781302 del 5 luglio 2002; Ritenuto opportuno rimodulare il testo del progetto in questione per tener conto delle osservazioni della Commissione CE contenuta nella decisione del 26 giugno 2002; Ritenuta la necessita' di introdurre un sistema di etichettatura volontaria delle carni di pollame in modo da garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione mediante un sistema che presuppone la possibilita' di risalire dalla carne di pollame etichettata al gruppo di animali di origine; Visto il parere positivo della Conferenza Stato-regioni nella seduta del 29 aprile 2004, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta

Art. 1.

Ai fini del presente decreto s'intende per

etichettatura

: l'apposizione di una etichetta sulla carcassa intera o sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio, inclusa la comunicazione di informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nel punto vendita; «carne di pollame»: carni fresche, refrigerate e congelate provenienti dalla macellazione di pollame i cui prodotti corrispondono ai seguenti codici NC 0207 con l'esclusione delle frattaglie; «pollame allevato in Italia»: pollame allevato in Italia a partire da pulcini di un giorno; «pulcini di un giorno»: tutti i volatili di meno di 72 ore che non sono stati ancora nutriti. Tuttavia le anatre di Barberia (Cairina maschata) o i rispettivi ibridi possono essere nutriti (art.

2, lettera c del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587); «carne di pollame preconfezionata»: unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore e alla collettivita', costituita da carne di pollame e dall'imballaggio in cui e' stata immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente e in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta od alterata; «carne di pollame preincartata»: unita' di vendita costituita da carne di pollame e dall'involucro nel quale e' stata posta o avvolta negli esercizi di vendita; «organizzazione»: soggetto rappresentativo almeno dei settori allevamento e macellazione della filiera delle carni di pollame, che presenta il disciplinare di etichettatura ed e' responsabile della tracciabilita' del prodotto lungo tutta la filiera; «operatore»: operatore di un settore della filiera (allevamento, macellazione, impianto per la lavorazione e confezionamento) aderente al disciplinare volontario di etichettatura, a cui compete l'obbligo di etichettare la carne di pollame per la parte di competenza prevista dal disciplinare; «lotto di produzione»: gruppo di animali omogenei per eta', categoria, origine e provenienza, appartenenti alla stessa specie, avviati al ciclo di ingrasso con le medesime tecniche e nelle stesse condizioni; «lotto di macellazione»: gruppo di animali appartenenti al medesimo lotto di produzione macellati nello stesso giorno; «autocontrollo»: controllo interno del singolo operatore nonche' quello esercitato attraverso ispettori dell'organizzazione; «controllo»: controllo esercitato a cura di un organismo indipendente autorizzato dalla competente autorita' e designato dall'organizzazione. Tale organismo indipendente deve essere riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011; «vigilanza»: controllo esercitato dalla pubblica amministrazione per garantire il rispetto delle norme del presente decreto.

Art. 2.

  1. Le organizzazioni che intendono richiedere al Ministero delle politiche agricole e forestali l'approvazione di un disciplinare per l'etichettatura volontaria della carne di pollame devono

    1. aver predisposto un disciplinare di etichettatura; b) aver designato l'organismo indipendente di controllo.

    Art. 3.

  2. Al fine di sottoporre il disciplinare all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali le organizzazioni devono presentare apposita domanda corredata di quanto segue

    1. relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si evinca, tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attivita' e il volume stimato della produzione; b) disciplinare come previsto dall'art. 6; c) designazione dell'organismo indipendente di controllo, completa di documentazione attestante i requisiti previsti all'art.

  3. Art. 4.

  4. Gli operatori aderenti alla organizzazione devono

    1. sottoporsi al sistema di controllo da parte dell'organismo indipendente di controllo; b) disporre degli impianti necessari per etichettare le carni del pollame nei modi previsti dal disciplinare di etichettatura; c) identificare i lotti di produzione in allevamento nei modi previsti dal disciplinare di etichettatura di cui all'art. 6; d) applicare le etichette alla carne in carcasse, tagli o preconfezionata secondo il disposto del disciplinare di etichettatura di cui all'art. 6 e in modo che sia garantita la rintracciabilita' della carne prodotta fino al lotto di produzione in allevamento; e) disporre dell'organizzazione necessaria ad esercitare l'autocontrollo; f) mantenere in ogni momento della propria attivita' i requisiti di cui ai punti precedenti.

    Art. 5.

  5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede

    1. alla verifica della conformita' dei disciplinari presentati a quanto previsto dal presente decreto ed alla conseguente approvazione; b) all'invio ai Ministeri della salute e delle attivita' produttive ed alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i quali e' stata chiesta l'approvazione ai fini di eventuali osservazioni da formulare entro venti giorni; c) alla approvazione dei disciplinari; d) alla approvazione dei piani di controllo predisposti dagli organismi indipendenti autorizzati.

  6. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza della accertata mancanza dell'applicazione del disciplinare approvato o di mancato controllo da parte del preposto organismo indipendente, provvede alla sospensione o alla revoca dell'approvazione e dell'autorizzazione di cui al comma 1.

    Art. 6.

  7. Il disciplinare per l'etichettatura delle carni di pollame deve prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e il lotto di produzione. Il sistema di registrazione contiene, in particolare, l'indicazione dell'arrivo e della partenza del lotto di produzione, delle carcasse e/o dei tagli, in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze.

  8. Il disciplinare da predisporre secondo l'allegato modello (Allegato A) indica, in particolare

    1. le informazioni che si intende fornire in etichetta fra quelle previste all'art. 8; b) le misure atte a garantire la veridicita' delle informazioni riportate in etichetta ed il sistema di controllo adottato; c) i criteri e le modalita' per garantire il nesso fra l'identificazione della carcassa, dei tagli (cosi' come definiti all'art. 1 del regolamento CEE n. 1538/91), da un lato, e il lotto di produzione, dall'altro; d) le caratteristiche del logo dell'organizzazione da apporre sulle carcasse o tagli carnei; e) il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo alle modalita' di autocontrollo; f) i provvedimenti disciplinari (sanzione pecuniaria, sospensione ed espulsione) da adottare nei confronti di qualsiasi operatore, aderente al disciplinare volontario, che non dovesse rispettare il disciplinare medesimo.

    Art. 7.

  9. L'organismo indipendente di controllo, designato dall'organizzazione, deve essere riconosciuto rispondente ai criteri fissati dalla norma europea EN 45011. La conformita' a detti criteri e' accertata secondo le modalita' fissate in Allegato B.

  10. L'organismo indipendente di controllo deve assicurare la tenuta di una base dati informatica aggiornata con le informazioni relative alla ragione sociale e indirizzo di tutti gli operatori dell'organizzazione sottoposti a controllo.

  11. L'organismo indipendente di controllo deve garantire l'accesso alla banca dati alle autorita' preposte alla vigilanza ed ai controlli.

  12. L'organismo indipendente di controllo effettua ispezioni negli impianti...

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