LEGGE REGIONALE 8 giugno 2012, n. 19 - Norme per la sicurezza del volo nelle attivita' regionali di elisoccorso, di antincendio boschivo e di protezione civile.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 46 del 15 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione del Veneto, al fine di garantire la sicurezza degli aeromobili adibiti alle operazioni di elisoccorso, di antincendio boschivo e di protezione civile sul territorio regionale, promuove ogni iniziativa di carattere preventivo volta a ridurre i rischi connessi all'attivita' di volo, nel rispetto di quanto stabilito dal 'Codice della navigazione', approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni.

Art. 2

Commissione regionale per la sicurezza del volo 1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Commissione regionale per la sicurezza del volo, di seguito denominata Commissione, e ne disciplina le modalita' di funzionamento. La Commissione e' composta:

  1. dai responsabili delle strutture della Giunta regionale competenti in materia, o loro delegati;

  2. dai responsabili delle basi di elisoccorso del Servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM) delle aziende unita' locali socio-sanitarie, o loro delegati;

  3. da soggetti designati dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico veneto (SASV-CNSAS);

  4. dai direttori operativi delle ditte esercenti per conto dell'amministrazione regionale i servizi di elisoccorso, di antincendio boschivo e di protezione civile.

  1. Ai componenti della Commissione esterni all'amministrazione regionale non spetta l'indennita' per la partecipazione alle sedute.

  2. La Commissione raccoglie le segnalazioni di soggetti pubblici e privati operanti nel settore aeronautico, in particolare di coloro che svolgono le attivita' di cui all'articolo 1, atte ad evidenziare l'esistenza di ostacoli alla navigazione aerea, anche a bassa quota, al fine di elaborare proposte da sottoporre alla Giunta regionale per l'assunzione dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4. La Commissione formula le proposte previo parere dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dei titolari o concessionari delle opere ed impianti di pubblico servizio interessati, pareri da rendersi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali la Commissione ne prescinde.

    Art. 3

    Adempimenti 1. Fermo restando quanto previsto dal Codice della navigazione e dalla vigente normativa statale di settore, la Giunta regionale, sulla...

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