Recepimento della direttiva n. 2004/103/CE della Commissione del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identita' e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunita' o ...

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la direttiva n. 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identita' e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunita' o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli;

Considerata la necessita' di recepire la direttiva n. 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214 anzidetto;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 21 aprile 2006;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 12 luglio 2006;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il presente decreto si applica ai vegetali, prodotti vegetali e altre voci provenienti da paesi terzi, elencati nell'allegato V, parte B, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, (denominati in appresso ´prodotti in questioneª).

  2. Nei casi e nelle circostanze definiti dal presente decreto, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il Comitato fitosanitario nazionale, puo' stabilire che le ispezioni di cui all'art. 37, paragrafo 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sui prodotti in questione possono essere svolte in un luogo diverso dal primo punto di entrata. Nel caso del transito di merci non comunitarie il controllo d'identita' ed il controllo fitosanitario possono svolgersi presso la sede dell'organismo ufficiale di destinazione, o in qualsiasi luogo vicino, nonche' nel luogo di destinazione, compreso il sito di produzione, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 2.

    Art. 2.

  3. Le condizioni di cui all'art. 1 sono le seguenti:

    a) accordo tra il Servizio fitosanitario centrale e gli Organismi ufficiali responsabili degli Stati membri dei punti di destinazione, che i controlli d'identita' e fitosanitari (denominati in appresso ´controlliª) possono essere svolti in modo piu' accurato in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunita' o in un luogo vicino, e b) l'importatore o altro responsabile dei luoghi o delle sedi in cui si svolgeranno i controlli (denominato in appresso ´richiedenteª) ha ottenuto l'autorizzazione, in esito alla procedura di cui all'art. 3, affinche' i controlli su una spedizione costituita dai prodotti in questione siano svolti presso un ´luogo di ispezione riconosciutoª che puo' essere:

    la sede dell'organismo...

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