LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2010, n. 6 - Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime .

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II del 16 marzo 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' e definizioni 1. La Provincia autonoma di Trento riconosce che ogni tipo di violenza sulle donne, psicologica, morale, fisica, economica e sessuale, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla salute, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' e all'integrita' psico-fisica e un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza libera e sicura.

  1. La Provincia previene e contrasta il reato della violenza contro le donne e le tutela secondo quanto previsto da questa legge.

  2. Ai fini di questa legge la violenza contro le donne e definita, ai sensi della dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne adottata dall'assemblea generale delle Nazioni Unite con risoluzione n. 48/104 del 20 dicembre 1993, come qualsiasi atto violento, motivato dall'appartenenza al sesso femminile, che causa o potrebbe causare un danno o una sofferenza di natura fisica, sessuale o psicologica per le donne, intendendosi per atto violento anche la minaccia, la coercizione o la privazione arbitraria della liberta', sia nella vita pubblica che in quella privata e familiare.

    Art. 2

    Centri antiviolenza 1. La Provincia riconosce l'attivita' svolta sul territorio dai centri antiviolenza aderenti alla rete nazionale 'Donne in rete contro la violenza ONLUS' e dagli altri soggetti del terzo settore impegnati nella lotta alla violenza contro le donne; inoltre incentiva forme di coordinamento tra questi soggetti e le istituzioni che sul territorio provinciale si occupano di violenza contro le donne, in particolare per favorire l'attuazione di questa legge.

  3. La Provincia, in particolare, valorizza le pratiche di accoglienza autonome autogestite, basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che hanno tra i loro scopi la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne e sui minori.

    Art. 3

    Indirizzi per l'attuazione delle azioni e .degli interventi per la tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza 1. La Provincia e gli enti locali attuano le azioni e gli interventi di questa legge nell'ambito di quanto previsto dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e in particolare:

    1. tutelano le donne da ogni forma di violenza fondata sull'identita' di genere, siano esse italiane o straniere;

    2. riconoscono il diritto a un sostegno che consenta alle donne vittime di violenza di recuperare e di rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrita' fisica e la propria dignita', nel rispetto della personale riservatezza;

    3. assicurano alle donne che subiscono violenza e ai loro figli minori un sostegno temporaneo al fine di ripristinare la propria integrita' e di riconquistare la propria liberta', nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato;

    4. promuovono iniziative per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, anche mediante interventi coordinati fra istituzioni e soggetti del terzo settore presenti sul territorio.

    Art. 4

    Servizi antiviolenza 1. La Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge provinciale sulle politiche sociali, garantiscono le prestazioni previste da questo capo attraverso un insieme di servizi integrati. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Provincia puo' gestire direttamente i servizi antiviolenza, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

  4. Nel rispetto di quanto previsto dall'intesa di cui al comma 1, la Provincia, tramite la struttura provinciale competente, attiva un centro per il coordinamento delle misure e delle azioni previste da questa legge, presso il...

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