DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012 - Ripartizione, tra le regioni, delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nell''ambito del Fondo sanitario nazionale 2011. (Deliberazione n. 16/2012). (12A04872)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e in particolare l'art. 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attivita' istituzionale del Servizio sanitario nazionale, stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che questo Comitato, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, puo' vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 34-bis introdotto dall'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 79, comma 1-quater, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che, per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 79, comma 1-quater, lettera b) della citata n. 133/2008, il quale prevede, tra l'altro, che dall'anno 2009, al fine di agevolare le Regioni nell'attuazione dei progetti, il Ministero dell'economia e finanze provvede ad erogare a titolo di acconto il 70 per cento dell'importo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento e' subordinata all'approvazione dei progetti presentati dalle Regioni da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute;

Considerato che il citato art. 79, comma 1-quater, lettera b) della legge n. 133/2008 prevede altresi' che la mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporta, nell'anno di...

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