Villette A Schiera E Condominio

AutoreAntonio Nucera
Pagine70-72
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giur
1/2018 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
la Corte di merito aveva riconosciuto gli interessi sulla
somma da rimborsare, nonostante che una tale domanda
non fosse stata formulata e pur trattandosi di un debito di
valuta e non di valore.
Il primo motivo è fondato.
La Corte di merito ha incensurabilmente descritto,
dandone f‌inanco rappresentazione graf‌ica (pagg. 10-12),
la struttura dell’edif‌icio. Trattasi di un unico corpo di fab-
brica, dotato di fondamenta unitarie, all’interno del quale
prendono vita i due appartamenti a schiera, separati per
linea verticale, da terra al soff‌itto della mansarda, da una
parete divisoria, in assenza di giunto di dilatazione. I lavo-
ri avevano riguardato il rifacimento del muro di conteni-
mento dell’area sulla quale insiste il fabbricato e la corte
collocata a piano terra, posta a livello superiore rispetto
alla restante area, al cui fondo insiste altra corte.
Ciò premesso, reputa il Collegio che la Corte territoria-
le sia venuta meno al dovere di spiegare la ragione per la
quale in una siffatta situazione fattuale debbasi escludere
ricorra la fattispecie del condominio, sia pure nella sua
forma minimale.
Come è noto peculiare caratteristica del condominio
viene attribuita nell’individuarsi in esso due situazioni
soggettive affatto dissimili: il condomino gode della piena
ed esclusiva proprietà del volume costituito dalla propria
unità (abitativa o meno); le parti comuni - cioè quelle
che rendono indissolubile la struttura e ne assicurano la
permanenza in vita (fondamenta, tetto, muri di chiusura,
scarichi, ecc.) o che a questa sono asservite (corti, aiuo-
le, accessi, recinzioni, ecc.) - sono soggette a comunione
funzionale indissolubile. Per contro, nella comunione (si-
tuazione, questa, precaria, in quanto condizionata al non
esercizio del diritto alla divisione da parte dei comunisti,
salvo l’eccezione di cui all’art. 1112, c.c.) il singolo com-
proprietario gode di una quota del tutto.
Da qui si è condivisamente chiarito, anche assai di re-
cente, che, in considerazione del rapporto di accessorietà
necessaria che lega le parti comuni dell’edif‌icio, elenca-
te in via esemplif‌icativa dall’art. 1117 c.c., alle proprietà
singole, delle quali le prime rendono possibile l’esistenza
stessa o l’uso, la condominialità di un seminterrato non è
esclusa per il solo fatto che le costruzioni sovrastanti siano
realizzate, anziché come porzioni di piano l’una sull’altra
(condominio verticale), quali proprietà singole in sequen-
za (villette a schiera, condominio in orizzontale), poiché
la nozione di condominio è conf‌igurabile anche nel caso
di immobili adiacenti orizzontalmente in senso proprio,
purché dotati delle strutture portanti e degli impianti es-
senziali indicati dal citato art. 1117 (sez. II, n. 18344 del
18 settembre 2015, Rv. 637193). Conclusione, questa, pe-
raltro, in linea con le precedenti enunciazioni, che hanno
ritenuto sussistere il condominio, non solo nel caso delle
unità abitative costruite a schiera, ma anche quando man-
chi un così stretto nesso strutturale, materiale e funziona-
le, non potendo essere esclusa la condominialità neppure
per un insieme di edif‌ici indipendenti, giacché, secondo
quanto si desume dagli artt. 61 e 62 disp. attuaz. c.c. - che
consentono lo scioglimento del condominio nel caso in cui
un gruppo di edif‌ici si possa dividere in parti che abbiano
le caratteristiche di edif‌ici autonomi - è possibile la costi-
tuzione “ab origine” di un condominio fra fabbricati a sé
stanti, aventi in comune solo alcuni elementi, o locali, o
servizi o impianti condominiali; dunque, per i complessi
immobiliari, che comprendono più edif‌ici, seppure auto-
nomi, è rimessa all’autonomia privata la scelta se dare
luogo alla formazione di un unico condominio, oppure di
distinti condomini per ogni fabbricato (sez. II, n. 8066 del
18 aprile 2005, Rv. 580046).
È del tutto evidente che, ove applicati i superiori prin-
cipi alla riscontrata situazione di fatto, debba concludersi
per la sussistenza del condominio, minimo o piccolo che si
voglia, la disciplina di riferimento non sarebbe più quella
di cui agli artt. 1108 e 1110, c.c., bensì quella derivante
dal comb. disp. degli artt. 1117 e 1134, c.c. (cfr. sez. II, n.
7126 del 25 giugno 1991, Rv. 472822; sez. II, n. 5298 del 29
maggio 1998, Rv. 515902; sez. II, n. 8876 del 3 luglio 2000,
Rv. 538178).
Ciò posto, annullata la sentenza impugnata, deve di-
sporsi rinvio, anche per il regolamento delle spese del pre-
sente giudizio di legittimità L’accoglimento del motivo di
cui sopra assorbe il vaglio delle doglianze di cui al secondo
ed al terzo motivo. (Omissis)
VILLETTE A SCHIERA
E CONDOMINIO
di Antonio Nucera
La sentenza in rassegna tratta della disciplina applica-
bile – tra comunione e condominio – in caso di villette a
schiera, cioè di immobili realizzati in sequenza, adiacenti
orizzontalmente. Nella circostanza i giudici si allineano
alle conclusioni a cui la giurisprudenza di legittimità, nel
tempo, è pervenuta in materia, risolvendo in maniera con-
divisibile il caso posto alla loro attenzione, concernente
una richiesta di rimborso per l’esecuzione di alcuni lavori
di consolidamento.
In particolare, nel caso di specie, si trattava di chiari-
re se tale richiesta fosse da inquadrarsi nell’ambito della
disciplina della comunione e, segnatamente, dell’art. 1110
c.c., rubricato “Rimborso di spese”, oppure nell’ambito
dell’art. 1134 c.c., rubricato “Gestione di iniziativa indi-
viduale”; disposizione che si occupa della stessa materia
ma con riguardo al condominio. Una distinzione non certo
di poco conto: secondo l’ultima norma citata, infatti, “il
condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni

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