Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici determinazione del 24 maggio 2001, n. 13

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Appalti per opere protettive di sicurezza stradale (barriere stradali di sicurezza).

Con alcuni esposti, pervenuti a questa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, sono stati segnalati, da più soggetti operanti nel settore degli appalti finalizzati all'impiego di barriere di sicurezza stradali, fenomeni di turbative delle gare riguardanti tali tipi di opere.

Svolti gli accertamenti preliminari, nell'audizione del 31 maggio sono stati sentiti i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, dell'Anas, dell'Autostrade spa, della Finco, del Centro Prove per barriere di sicurezza di Anagni e dell'Ance.

È stato quindi acquisito il voto n. 164 reso nell'adunanza del 14 giugno 2000 della 1ª e 5ª, a sezioni riunite, del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, in merito alla «gestione del Centro Prove di Anagni da parte della Soc. Autostrade spa». Considerate le attuali condizioni operative del Centro e la compatibilità dei diversi ruoli ricoperti dalla Società Autostrade Spa in questo settore, nel voto viene espresso parere di revoca dell'autorizzazione concessa con D.M. n. 2344 del 16 maggio 1996 alla Società Autostrade per l'esecuzione di prove di crash, ai sensi dell'art. 9 dell'allegato 1 al D.M. n. 223 del 18 febbraio 1992.

@Premesse

  1. Ai fini dell'esame della questione giova premettere che l'attuale quadro normativo di riferimento scaturisce dall'esigenza di sicurezza affermato dal nuovo codice della strada e dall'intento di assicurare alle pubbliche amministrazioni, e in generale agli enti proprietari delle strade, la fornitura e messa in opera di barriere stradali di sicurezza prodotte a regola d'arte secondo standards di sicurezza predeterminati, suffragati da supporti scientifici sicuramente perfettibili, ma dal valore sostanziale indiscusso.

    Il Ministero dei lavori pubblici, adottando con il D.M. n. 223 del 18 febbraio 1992 il «Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego» di detti prodotti, ha per la prima volta regolamentato la materia dei sistemi di contenimento dei veicoli su strada, prima di allora priva di una disciplina sistematica.

    Le norme richiamate prevedono,infatti, che i progetti esecutivi relativi alle strade pubbliche extraurbane ed a quelle urbane con velocità di progetto maggiore o uguale a 70 km/h devono comprendere un apposito allegato riguardante i tipi di barriere di sicurezza da adottare, la loro ubicazione e le opere complementari connesse.

    Analoga progettazione deve essere svolta in occasione anche dell'adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti oppure nella ricostruzione e riqualificazione di parapetti di ponti e viadotti situati in situazione pericolosa.

    Il citato D.M. n. 223 prevede inoltre che le barriere di sicurezza siano realizzate con dispositivi che abbiano conseguito il certificato di idoneità tecnica (omologazione), rilasciato dall'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, in rispondenza alle istruzioni tecniche allegate allo stesso decreto, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

    Ai fini dell'omologazione le barriere stradali di sicurezza sono state classificate in tipi, classi e materiali, in funzione della loro ubicazione e delle caratteristiche merceologiche degli elementi componenti.

    Per l'omologazione è prevista la verifica sperimentale dei dispositivi...

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