Processo abbreviato ed inutilizzabilità delle intercettazioni vietate quali prove illegittimamente acquisite

AutoreLuigi Favino
Pagine559-560

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In via preliminare va disatteso il richiamo della Corte alla sentenza delle sezioni unite n. 6/2000 (ric. D'Amuri, pubblicata in questa Rivista 2000, p. 251), perché quest'ultima riguarderebbe un procedimento de libertate, nel quale la valutazione del quadro indiziario-probatorio è esclusivamente propria e funzionale di questo tipo di procedimento, che nulla ha a che vedere con il processo abbreviato e le sue nullità. Sullo specifico tema che ricalca l'orientamento delle sezioni unite, che non ritiene necessario il rispetto delle norme sulle intercettazioni, nella fase delle indagini preliminari al fine di verificare l'applicabilità di misure cautelari, nella sussistenza di gravi indizi di colpevolezza vale la dotta nota di U. FERRANTE a sent. Trib. Milano 28 dicembre 1991 in questa Rivista 1993, p. 795.

Nessun dubbio può in primo luogo sussistere circa l'assoggettabilità dei tabulati di cui si discute alla disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 267 e 271 c.p.p. e ciò, per quel che riguarda, in particolare, quelli relativi al traffico telefonico delle utenze cellulari intestate ai vari imputati, già in virtù della sentenza della stessa Corte, sez. VI, del 10 febbraio 1996 (in Cass. Pen. 1996, 2090) che ebbe ad estendere le garanzie fissate dall'art. 15 Cost. anche alle tecniche che consentono di identificare i soggetti colloquianti, nonché il tempo ed il luogo della comunicazione, con la conseguenza di sottoporre i dati relativi al regime stabilito dalle norme processuali sopra richiamate.

Su questo primo punto, del resto, il silenzio ha già caratterizzato la parte motiva della sentenza dei giudici di merito, deve essere interpretato quale tacito assenso. Page 560

Passando ad affrontare il punctum dolens della questione, rileviamo che la tesi su cui si basa la pronunzia di infondatezza riguardo alla proposta eccezione di inutilizzabilità dei tabulati, è tutta incentrata sulla avvenuta scelta del rito abbreviato e sulla pretesa conseguente tacita accettazione di un giudizio formulato sulla base di tutti indistintamente gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, a prescindere dalla legittimità o meno dell'acquisizione degli stessi.

Dobbiamo dire che argomentando come sopra si sfocia inevitabilmente in una interpretazione del dettato normativo del tutto incostituzionale, perché palesemente in contrasto con la lettera del capoverso dell'art. 15 Cost. che stabilisce i noti ben precisi limiti della...

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