Videosorveglianza su parti comuni e regolamento europeo sulla privacy

AutoreBarbara Gambini
Pagine26-30
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dott
1/2019 Arch. loc. cond. e imm.
DOTTRINA
VIDEOSORVEGLIANZA
SU PARTI COMUNI
E REGOLAMENTO EUROPEO
SULLA PRIVACY (*)
di Barbara Gambini
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Breve excursus sulla normativa e sugli orien-
tamenti giurisprudenziali antecedenti alla L. 220/2012.
3. L’art. 1122 ter c.c. e la normativa europea sulla privacy
(D.P.R. 679/2016).
1. Premessa
Oggetto di questa breve trattazione è l’analisi del dispo-
sto dell’art. 1123 ter c.c., introdotto dalla legge di riforma del
condominio (L. 220/2012), in relazione alla nuova normativa
europea sulla privacy, come disciplinata dal D.P.R. 679/2016
(“regolamento generale sulla protezione dei dati”).
L’installazione di videocamere di sorveglianza, a tute-
la di parti di proprietà esclusiva o di proprietà comune, è
un fenomeno che si è diffuso ed è andato intensif‌icando-
si nell’ultimo decennio e, in mancanza di una disciplina
apposita, la materia è stata regolamentata dai principi
elaborati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità,
dalla normativa in materia di protezione dei dati personali
(D.L.vo 196/2003) e dai correlati provvedimenti del Ga-
rante per la protezione dei dati personali.
Analizzando in special modo la videosorveglianza in
ambito condominiale, vediamo che le esigenze ed i diritti
che, in tale fattispecie, devono porsi in correlazione, sono
da un lato la tutela del patrimonio, dei beni e della proprie-
tà condominiale, nonché la tutela dell’integrità f‌isica delle
persone e, dall’altro, il diritto alla riservatezza, alla difesa
della vita privata (vd. art. 8 Convenzione Europea Diritti
dell’Uomo) ed alla protezione dei dati personali; il dibatti-
to si è sempre sviluppato, pertanto, lungo la direttiva delle
condizioni di liceità dell’installazione di tali impianti, in
relazione alle f‌inalità di protezione della compagine con-
dominiale, nel rispetto del diritto alla riservatezza.
2. Breve excursus sulla normativa e sugli orientamenti
giurisprudenziali antecedenti alla L. 220/2012
Già prima della riforma condominiale del 2012, la giu-
risprudenza maggioritaria riteneva legittimo il posiziona-
mento di telecamere di sorveglianza condominiale, quali-
f‌icando la fattispecie quale innovazione in senso stretto
(trattandosi in effetti di installazione di un nuovo impian-
to) e non come semplice modif‌ica delle parti comuni (al
f‌ine di consentire un miglior uso ed utilizzo della cosa
comune); considerando peraltro necessari, ai f‌ini delibe-
rativi, talvolta la unanimità dei consensi (vd. Tribunale
Varese, sezione I civile – ordinanza 16 giugno 2011, n. 1273
(1) o, piuttosto, la maggioranza prevista per le innovazioni
(vd. Tribunale Genova, sezione III civile, sentenza 11 mar-
zo 2015, n. 801 (2) e Tribunale Milano, Sezione XIII civile,
sentenza 5 dicembre 2012, n. 13623 (3).
Isolate rimangono, invero, quelle pronunce che, rifa-
cendosi alla risalente sentenza del Tribunale di Milano
(Trib. Milano 6 aprile 1992), hanno di recente escluso
la legittimità della installazione di videocamere di sor-
veglianza su aree condominiali, sul presupposto che si
tratti di materia esorbitante le attribuzioni di competenza
dell’assemblea condominiale (vd. Tribunale Napoli, sezio-
ne I, ordinanza 14 dicembre 2010 e Tribunale Salerno, se-
zione I civile, ordinanza 14 dicembre 2010 (4).
La giurisprudenza maggioritaria precitata ha ritenuto,
pertanto, legittima “la installazione di impianti di videore-
gistrazione a presidio di parti comuni dello stabile condo-
miniale, poiché in circostanze siffatte vengono in rilievo
norme di rango costituzionale poste a tutela dei diritti di
proprietà, domicilio, libertà ed integrità personale, idonei
ad attribuire copertura costituzionale alla eventuale posa
in opere ad installazione di impianti di videoregistrazione
che ne mirino a prevenire atti lesivi” (Tribunale Milano,
sezione XIII civile, sentenza 5 dicembre 2012, n. 13623
(3), considerando altresì che “la ripresa di quanto avviene
nelle zone di uso comune non protette, certamente svolta
per motivi di sicurezza, non è effettuata né clandestina-
mente né fraudolentemente; non è, in altri termini, nep-
pure idonea a cogliere di sorpresa i condomini in momenti
in cui potrebbero credere di non essere osservati, atteso
che questi sono a conoscenza dell’esistenza delle teleca-
mere. La ripresa delle aree comuni non può di conseguen-
za ritenersi in alcun modo invasiva della sfera privata dei
condomini, giacché la indiscriminata esposizione alla vista
di un’area che costituisce pertinenza condominiale e che
non è deputata a manifestazioni di vita privata esclusive è
incompatibile con una tutela della riservatezza, anche ove
risultasse che manifestazioni di vita privata in quell’area
siano state in concreto realizzate e perciò riprese.” (Tribu-
nale Roma – sentenza 30 marzo 2009, n. 7106 (5).
Se questi sono i fondamenti giurisprudenziali per con-
siderare legittima l’installazione degli impianti de quo,
occorre non dimenticare il necessario contemperamen-
to con l’art. 615 bis c.p. – che disciplina le interferenze
illecite nella vita privata, punendo “chiunque, mediante
l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura in-
debitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata
svolgentesi nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p.” ed altresì
chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informa-
zione pubblico, le notizie e le immagini così ottenute – e
con l’art. 833 c.c. – che vieta gli atti che non abbiano altro
scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Al f‌ine di escludere la fattispecie dell’art. 615 c.p. e,
quindi, garantire il rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, oltre alle “f‌inalità” di salva-
guardia dei beni condominiali già delineate dalla giuri-

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