DECRETO 29 gennaio 2010 - Riconoscimento, al dott. Vicente Angelo Massucco Revoredo, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di medico specialista in malattie dell''apparato cardiovascolare. (10A02512)

IL DIRETTORE GENERALE

delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista l'istanza, in data 30 giugno 2005, con la quale il dott. Massucco Vicente, nato a Lima (Peru') il 28 agosto 1971, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione denominato «Titulo de Especialista en Cardiologia", rilasciato in data 22 luglio 2003 dalla «Universidad Nacional Federico Villarreal» di Lima (Peru'), al fine di avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 ed, in particolare, il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche' dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai sensi del quale il decreto legislativo medesimo non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme piu' favorevoli e salvo il disposto dell'art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui al citato art. 49 del decreto n. 394/1999, che, nella riunione del 29 settembre 2005, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta misura compensativa effettuata in data 29 ottobre 2009 e 5 novembre 2009...

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