DECRETO 3 giugno 2009 - Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari. (09A06850)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007, relativo ai criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari, con il quale e' stato recepito il testo della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura P-10370/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera in data 9 aprile 2009, diramata con circolare n. P-8621/2009 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari;

Ritenuta la necessita' di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-10370/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 42-ter, ultimo comma, e 71 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

  1. I vice procuratori onorari sono nominati con decreto del Ministro della Giustizia, in conformita' della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta del Consiglio Giudiziario competente per territorio. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies dell'Ord. Giud., in forza del richiamo contenuto nell'art. 71, comma 2, dello stesso ordinamento giudiziario.

  2. Il numero dei vice procuratori onorari delle Procure della Repubblica presso ogni tribunale non puo' essere superiore al numero dei magistrati professionali previsti in organico per l'Ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.

    Art. 2.

    Nomina (requisiti e documentazione)

  3. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a vice procuratore onorario e' necessario che l'aspirante:

    1. sia cittadino italiano;

    2. abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

    3. abbia l'idoneita' fisica e psichica;

    4. abbia un'eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data della relativa delibera e, per la conferma, alla scadenza dell'incarico da confermare;

    5. abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

    6. abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o laurea specialistica) in una delle Universita' della Repubblica o presso una universita' estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

    7. non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

    8. abbia tenuto condotta incensurabile cosi' come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

    I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza dell'incarico, da confermare, salvo quanto previsto al comma 1, lett. d) che precede.

  4. Per la nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano e' richiesta inoltre:

    1. adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;

    2. appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

  5. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.

    La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio Superiore della Magistratura l'apposito modulo (Mod. N), reperibile sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it) e, altresi', consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai Mod. N. 1 e N. 2 reperibili sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura, (www.csm.it), al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministero della Giustizia che recepisce la delibera consiliare con la quale vengono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a vice procuratore onorario.

    L'omissione anche di una soltanto delle modalita' di presentazione sopraindicate determina l'inammissibilita' della domanda.

    Chi e' iscritto all'albo degli avvocati puo' presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.

    Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero massimo di quattro sedi presso le quali il richiedente chiede di essere assegnato.

    Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono come non effettuate.

    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per mancata ricezione della domanda cartacea, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

    L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1.

    Ogni aspirante dovra' dichiarare:

    1. il proprio cognome e nome;

    2. la data ed il luogo di nascita;

    3. idoneita' fisica e psichica;

    4. il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

    5. l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;

    6. il possesso della cittadinanza italiana;

    7. il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

    8. di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

    9. di non aver precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002, n. 313;

    10. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

    11. di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovra' allegare il provvedimento);

    12. di non versare in alcuna delle cause d'incompatibilita' previste dall'art. 42-quater del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

    13. di non versare in nessuna causa d'incompatibilita' ai sensi dell'art. 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (art. 5).

      Per gli aspiranti alla nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bolzano, inoltre:

    14. di essere in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

    15. l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.

      In calce alle dichiarazioni rese (Mod. N) l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  6. Presentazione dei documenti.

    Nei termini di cui al precedente comma 3, dovranno essere prodotti dall'interessato:

    1. istanza di nomina (Mod. N);

    2. certificato medico attestante l'idoneita' fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o Medico Militare);

    3. nullaosta rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro;

    4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' con la quale, tra l'altro, l'interessato dichiara l'insussistenza di cause di incompatibilita' ai sensi dell'art. 19 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Mod. N. 1);

    5. dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non esercitare la professione forense nell'ambito del Circondario del Tribunale presso il quale...

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