DELIBERAZIONE 17 dicembre 2001 - Assegnazione in via transitoria alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del fondo, di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00. (Deliberazione n. 306/01)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 dicembre 2001, Premesso che

ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237 (di seguito: deliberazione n. 237/00), pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001, come modificata ed integrata dalla deliberazione 13 marzo 2001, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2001 (di seguito: deliberazione n. 58/01), e' istituito un fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione con decorrenza dal 1 luglio 2001 (di seguito: Fondo di compensazione); ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 237/00, l'Autorita' determina annualmente il valore della quota QFNC a carico degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato, come percentuale uniforme del costo di distribuzione riconosciuto in misura non superiore al due per cento; l'art. 4 della deliberazione n. 58/01 prevede che il Fondo di compensazione sia amministrato dall'Autorita' avvalendosi, per le procedure di riscossione ed erogazione dei contributi, di un istituto bancario; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.

481/1995), in particolare l'art. 3, comma 1; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144; la deliberazione n. 237/00; la deliberazione n. 58/01; Considerato che l'istituzione del Fondo di compensazione costituisce una novita' nel settore del gas e, conseguentemente, pone la necessita' di valutare la funzionalita' della disciplina organizzativa e sostanziale di detto Fondo in considerazione delle evidenze che emergeranno dalla fase di prima attuazione al fine di apportare le modifiche che si rendessero necessarie in ragione delle specifiche esigenze del settore; Ritenuto che

anche al fine di disporre di tutti gli elementi necessari a definire i contenuti dell'incarico richiamato nel terzo alinea della premessa, sia opportuno che, in una prima fase sperimentale, l'Autorita', ai fini dell'amministrazione del Fondo, si avvalga della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), stante la consolidata esperienza da questa maturata nella gestione di analoghe attivita' nel settore dell'energia elettrica; ai fini di cui al precedente alinea...

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