Brevi note in tema di applicazione anche in via retroattiva dei criteri di liquidazione del danno biologico fissati dalla legge 5 marzo 2001 n. 57

AutoreTiziana Lionello
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Su Il Sole - 24 Ore dell'8 settembre 2001, è apparso un articolo che riferisce che i magistrati del Tribunale di Milano, addetti alle sezioni civili che si occupano, fra il resto, di risarcimento danni a seguito di sinistri stradali, a seguito di due riunioni da loro tenute allo scopo (lodevole per il resto) di assicurare una uniformità di applicazione dei criteri di liquidazione dei danni medesimi, hanno ritenuto applicabili i criteri dettati dalla legge 5 marzo 2001 n. 57 (che prevede gli abbattimenti tabellari qualora i risarcimenti interessino i danni da piccola invalidità, sino a10 punti percentuali) anche ai sinistri avvenuti precedentemente all'entrata in vigore della legge de qua.

La posizione dei magistrati milanesi viene così riassunta: «Anche la limitazione temporale dell'applicazione della normativa solamente ai fatti illeciti verificatisi a decorrere dal 4 aprile 2001 può essere agevolmente superata dalla giurisprudenza. Non si pone un problema di successione delle leggi nel tempo, atteso che prima di tale data, proprio in conseguenza del vuoto normativo, esistevano solo criteri giurisprudenziali sintetizzati nelle cosiddetta tabelle.

Inoltre il menzionato criterio equitativo suggerisce al giudice di risarcire con gli stessi criteri analoghi danni alla persona, dovendosi privilegiare il momento della liquidazione del danno piuttosto che quello in cui si è verificato il fatto illecito».

La applicazione retroattiva dei criteri «nuovi» (che vede una sensibile diminuzione dell'indennizzo risarcitorio a coloro che, pur avendo conseguito la piccola inabilità in un incidente stradale avvenuto prima del 5 aprile 2001, ottengono il risarcimento con ritardo) ha visto sua concreta attuazione in alcune sentenze dei giudici di merito, pubblicate successivamente all'entrata in vigore della legge n. 57 e che regolano diritti al risarcimento maturati a seguito di sinistri verificatisi in precedenza: Giudice di pace di Tivoli 17 maggio 2001, Giudice di pace di Bari 21 maggio 2001, Tribunale di Reggio Emilia 19 luglio 2001, Tribunale di Venezia-Chioggia 14 maggio 2001.

Tale applicazione retroattiva non è convincente in stretto punto di diritto, per i seguenti motivi che sottopongono alla riflessione del lettore.

  1. - I criteri dell'art. 5, comma secondo, della legge 57/01 si applicano espressamente (non solo in forza del principio di retroattività della legge ex art. 11 prel.) ai sinistri accaduti «successivamente alla data di entrata...

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