Verso una disciplina europea della vendita
Autore | Tito Ballarino |
Pagine | 341-352 |
341
rivista di diritto privato Saggi e pareri
3/2012
Verso una disciplina europea della vendita
di Tito Ballarino
SOMMARIO: 1. Diritto uniforme è applicazione uniforme del diritto? – 2. Convenzio-
ni internazionali sulla vendita. – 3. Combattere la dispersione attraverso la discipli-
na della giurisdizione. Il forum destinatae solutionis nella Convenzione di Bruxel-
les. – 4. Il regolamento 44/2001. – 5. Imperfezioni del regime vigente. – 6. Il
regolamento europeo sulla vendita e la prospettiva di un codice sudamericano.
1. Per far venire meno il pluralismo legislativo conseguente all’esistenza di Stati
sovrani, con la possibilità di valutazioni divergenti della medesima situazione, sono
state approntate dierenti tecniche. Alle due estremità si trovano: a) la creazione di
un diritto uniforme valido per tutti gli Stati in presenza; b) l’elaborazione di tecni-
che idonee ad assicurare che la disciplina di una data fattispecie sarà la medesima in
tutti gli Stati.
Si tratta di “tipi ideali”, per usare il linguaggio di Max Weber, i quali rispondono
ad esigenze assai dierenti, sovente dicili da percepire ed esaudire, tanto che anche
nell’Unione europea, vetrina dei due tipi ideali prescelta per queste note, sono state
elaborate altre tecniche, meno radicali e più attente al risultato pratico: ne faremo
cenno in seguito.
Del metodo sub a) si può dire che intende interpretare un’esigenza di protezione
giuridica presente simultaneamente in tutti gli Stati – in questo sta la dicoltà che
incontra la sua realizzazione – mentre il metodo b) mira semplicemente, se la parola
semplice può essere utilizzata in questo contesto, ad assicurare la certezza del diritto
in tutto lo spazio in cui sussiste la diversità legislativa.
Il mezzo tecnico indispensabile per realizzare entrambe queste forme di unica-
zione è il trattato internazionale. È dicile ipotizzare, infatti, che vi si possa perve-
nire mediante l’adozione simultanea di testi legislativi identici: un tal metodo può
attecchire in un milieu di Stati omogeneo, quale è l’Unione nordica, mentre tale non
è ancora neppure l’Unione europea.
Nell’Unione europea al metodo dell’accordo internazionale – elaborato median-
te una trattativa internazionale e successivamente raticato dagli Stati contraenti – si
è aggiunta la maggior potenza di fuoco del regolamento comunitario “obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri” (art.
288 TFUE”). Attraverso successive revisioni dei trattati comunitari il regolamento è
divenuto lo strumento del potere, attribuito all’Unione di garantire, tra l’altro, “il
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