Regolamento recante norme per le modalita' di versamento all'erario dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalita' di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni rese dai pubblici dipendenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali; Considerata la necessita' di definire le modalita' di versamento all'erario degli importi corrispondenti alla riduzione dei compensi di cui al citato articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 131/98, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998; Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Ambito di applicazione della norma

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disciplina le modalita' di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione dei compensi attribuiti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.

29.

2. La riduzione dei compensi di cui al comma 1 deve essere effettuata anche nei confronti dei dipendenti di pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

Amministrazione competente alla riduzione e modalita' di versamento

1. L'amministrazione tenuta ad operare la riduzione e ad effettuare il relativo versamento all'erario e' quella presso la quale il dipendente pubblico svolge la prestazione il cui compenso e' soggetto a riduzione.

2. I versamenti degli importi derivanti dalla riduzione sono effettuati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competenti, con imputazione al capo X, capitolo 3397, ovvero mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima con l'indicazione, nella causale di versamento, degli estremi dell'imputazione (capo X, capitolo 3397).

Art. 3.

Compensi soggetti a riduzione

1. Sono soggetti a riduzione i compensi corrisposti a dipendenti pubblici che svolgano, anche nell'ambito di organi collegiali...

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