PROVVEDIMENTO 16 maggio 2005 - Modalita' e termini della trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali, dell'elenco dei tecnici incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica, nonche' degli altri elementi identificativi previsti alla lettera c) del punto 10.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 maggio 2005 Modalita' e termini della trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni

di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali, dell'elenco

dei tecnici incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica, nonche'

degli altri elementi identificativi previsti alla lettera c) del punto 10.1

del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

  1. Comunicazione da parte dei fabbricanti e dei laboratori di verificazione periodica abilitati.

    1.1. I fabbricanti e i laboratori di verificazione periodica abilitati ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003 devono comunicare i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate e quelli relativi ai tecnici incaricati dell'esecuzione delle stesse.

  2. Modalita' di trasmissione telematica all'Anagrafe Tributaria.

    2.1. I soggetti effettuano, per via telematica, le comunicazioni di cui al punto 1

    1. direttamente, tramite il servizio telematico Entratel ovvero tramite il servizio telematico Internet, in relazione ai requisiti posseduti ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni; b) tramite gli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

    322, e successive modificazioni.

    2.2. Con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche (All. 1) per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 1.

    2.3. I soggetti obbligati utilizzano i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la conformita' dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.

    2.4. I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico Internet devono avere dimensioni non superiori a 3 Megabyte in formato compresso.

  3. Ricevute.

    3.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi previsti al punto 3.4.

    3.2 L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni...

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