Disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

IL DIRETTORE GENERALE

per la ricerca ambientale e lo sviluppo

Vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva n. 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva n. 2003/87/CE);

Visto l'art. 15 della direttiva n. 2003/87/CE che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinche' le comunicazioni delle emissioni effettuate dai gestori degli impianti siano verificate secondo i criteri definiti all'allegato V della direttiva medesima;

Visto l'allegato V della direttiva n. 2003/87/CE che stabilisce i criteri applicabili alla verifica delle emissioni comunicate dai gestori degli impianti;

Vista la decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva n. 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea, ed in particolare l'art. 3, comma 1;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 14 che delega il Governo ad emanare la normativa per recepire la direttiva n. 2003/87/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

  1. Il presente decreto reca le disposizioni per la verifica delle comunicazioni delle emissioni previste dall'art. 14, paragrafo 3, della direttiva n. 2003/87/CE. Tali disposizioni sono applicabili fino a quando non saranno operative le disposizioni in materia previste dal decreto legislativo di recepimento della stessa direttiva.

    Art. 2.

    Riconoscimento ai fini dell'attivita' di verifica

  2. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica delle comunicazioni delle emissioni prevista dall'art. 15 della direttiva n. 2003/87/CE e' soggetto al rilascio di un riconoscimento da parte dell'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, secondo la procedura di cui agli articoli seguenti.

    Art. 3.

    Procedura per il riconoscimento

  3. Gli organismi che intendono svolgere l'attivita' di verifica di cui all'art. 2 ne fanno richiesta all'Autorita' nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, presentando la seguente documentazione:

    a) domanda contenente:

    i. ragione sociale;

    ii. sede legale;

    iii. struttura legale;

    iv. ruolo del firmatario della domanda;

    v. informazioni generali, comprendenti statuto, capacita' finanziarie;

    b) la/le attivita' per le quali e' richiesto il riconoscimento secondo il formato di cui all'allegato 1;

    c) eventuale accreditamento ad effettuare verifiche delle comunicazioni delle emissioni previste dall'art. 14, paragrafo 3 della direttiva n. 2003/87/CE ottenuto presso altro Stato membro dell'Unione europea, con indicazione dei settori accreditati;

    d) la lista del personale chiamato ad operare nelle verifiche delle comunicazioni dei gestori, con l'indicazione della tipologia di rapporto contrattuale;

    e) curricula firmati del personale di cui al punto d);

    f) il programma delle sessioni di formazione organizzate per assicurare la conoscenza in materia di stima e valutazione delle emissioni di gas ad effetto serra, ed un documento attestante la partecipazione con successo a tali sessioni;

    g) l'elenco delle eventuali attivita' condotte dal richiedente nel campo della stima e valutazione delle emissioni di gas...

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