LEGGE 29 aprile 1976, n. 254 - Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma

Coming into Force19 Maggio 1976
Enactment Date29 Aprile 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/05/18/076U0254/ORIGINAL
Published date18 Maggio 1976
Official Gazette PublicationGU n.130 del 18-05-1976
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'intendente di finanza di Roma, con l'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato, e' autorizzato alla vendita al comune di Roma, nella forma dell'atto pubblico amministrativo, dei terreni del comprensorio patrimoniale dello Stato, di circa 34 ettari, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma e delimitati dal lungomare della Salute, via Lucio Vicentini, via del Faro, via delle Chiglie, via del Missale, viale Traiano, salvo le zone che a seguito delle operazioni di delimitazione all'uopo da effettuare saranno riconosciute di pertinenza del demanio marittimo.

La vendita e' esentata da ogni formalita' amministrativa preventiva.

Con la sopravvenuta eseguibilita' del contratto di compravendita, il comprensorio patrimoniale sara' sottratto al regime dei beni patrimoniali dello Stato.

Art 2.

In corrispettivo della vendita, il comune di Roma dovra':

  1. versare un prezzo di L. 3.500 per metro quadrato;

  2. corrispondere all'Amministrazione finanziaria dello Stato l'indennita', i canoni ed i corrispettivi del godimento delle aree richiesti agli occupatori e concessionari o comunque da questi dovuti alla data di stipula del contratto autorizzato all'articolo 1, con ogni accessorio;

  3. retribuire i legali delle parti contendenti nei giudizi relativi al pagamento dei canoni con la corresponsione degli onorari di giudizio, in misura pari alla meta' della somma che sara' deliberata dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, e delle intere spese e diritti di procuratore. Con la esecutivita' del contratto di vendita, i giudizi relativi al pagamento dei canoni per l'occupazione di parti del compendio venduto si estingueranno senza bisogno di eccezione di parte;

  4. effettuare, con apposito piano particolareggiato se occorrente, l'urbanizzazione della localita' destinando a verde pubblico non meno di un quinto dell'intera area e conservando tale destinazione per almeno un ventennio.

I corrispettivi, indicati alle lettere a) e b) che precedono, potranno essere versati in cinque ratei annuali posticipati di pari importo, fruttanti l'annuo interesse del 9 per cento e con inizio dal quindicesimo mese successivo alla esecutivita' del contratto di...

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