LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2010, n. 3 - Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 - (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 10 febbraio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 'Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio');

Visto il parere del Consiglio delle autonomie loca espresso nella seduta del 5 ottobre 2009;

Considerato quanto segue:

  1. Il calendario venatorio contiene le disposizioni relative ai tempi, alle specie, ai luoghi e ai modi di caccia, pertanto nelle sue previsioni e' necessario tener conto delle esigenze socio economiche ed ambientali. Il prelievo venatorio costituisce un'attivita' fortemente impattante con la realta' rurale e necessita di regole certe, al passo con i tempi e rispondenti alle attuali esigenze di sicurezza nell'esercizio venatorio, di contenimento delle popolazioni di ungulati e di tutela delle coltivazioni agricole;

  2. L'attivita' di allenamento e addestramento dei cani da caccia nel territorio a caccia programmata deve necessariamente svolgersi nel rispetto dei limiti temporali e spaziali indicati dalla legge, ma deve anche tener conto delle attivita' agricole in atto nel periodo di riferimento. E' quindi importante, anche ai' fini di un migliore controllo del territorio consentire a tutti i cacciatori la possibilita' di svolgere tale attivita' negli ambiti territoriali di caccia (ATC) a cui sono iscritti ad esclusione delle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento;

  3. La fauna selvatica migratoria e' particolarmente sensibile ai mutamenti climatici ed ambientali ed e' per questo che le precauzioni e i controlli funzionali alla tutela di queste specie devono essere potenziati;

  4. L'esigenza di contenimento delle popolazioni di fauna ungulata, sempre piu' numerose ed impattanti sull'ambiente e sulle attivita' antropiche, prima fra tutte l'agricoltura, richiede l'allungamento del periodo di caccia al cinghiale e la necessita' di aumentare le giornate di caccia finalizzate al completamento dei piani di abbattimento in selezione. Un rafforzato impegno nel controllo numerico dei cinghiali e delle altre specie ungulate non puo' pero' prescindere da adeguate regole di sicurezza come l'obbligo di indossare giubbotti ad alta...

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