DECRETO 30 giugno 1998 - Approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che ha istituito il Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare; Visto l'art. 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 che attribuisce al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo, alla cui adesione e' subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari; Visto l'art. 62, commi 1, 2 e 4 del medesimo decreto legislativo, il quale riconosce il Fondo nazionale di garanzia quale sistema di indennizzo, dispone il suo adeguamento al regolamento previsto al citato art. 35 e prevede il trasferimento delle attivita' e passivita' del Fondo ad una gestione speciale, disciplinata da apposito regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob; Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro del 14 novembre 1997, n. 485, ai sensi del citato art. 35, e concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo; Visto l'art. 12 di detto regolamento che attribuisce al comitato di gestione del Fondo medesimo di deliberare le modifiche al proprio statuto e il nuovo regolamento operativo, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di indennizzo; Visto in particolare il comma 2 del citato art. 12, che prevede l'approvazione dello statuto e del regolamento operativo da parte del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e la pubblicazione di tale provvedimento nella Gazzetta Ufficiale; Viste le lettere n. 2643 e n. 4238, rispettivamente del 23 aprile 1998 e del 25 giugno 1998, con le quali il Fondo nazionale di garanzia ha trasmesso per l'approvazione lo statuto e il regolamento operativo, deliberati dal comitato di gestione nella seduta del 20 aprile 1998 e modificati, su richiesta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella seduta del 25 giugno 1998; Visti i pareri comunicati dalla Consob e dalla Banca d'Italia rispettivamente in data 22 e 24 giugno 1998; Ritenuto di poter procedere all'approvazione dei documenti trasmessi fissandone la decorrenza al 1 luglio 1998, condividendo le motivazioni del Fondo medesimo esposte nella citata lettera del 23 aprile 1998;

Decreta: Art. 1.

Sono approvati lo statuto e il regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia deliberati dal comitato di gestione in data 25 giugno 1998, nei testi allegati al presente decreto, in attuazione del disposto dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro del 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 2.

Lo statuto e il regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia entrano in vigore a decorrere dal 1 luglio 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Il presente decreto e il regolamento operativo, che sostituisce il decreto del Ministro del tesoro del 30 settembre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1998 Il direttore generale: Draghi

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REGOLAMENTO OPERATIVO Art. 1.

  1. Ai fini del presente "Regolamento operativo", si intendono per: a) "Fondo": il Fondo nazionale di garanzia di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; b) "L.F." (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n.

    267 e successive modificazioni; c) "T.U. bancario": il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; d) "T.U. dell'intermediazione finanziaria": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; f) "Stato comunitario": lo Stato appartenente all'Unione europea; g) "Stato extracomunitario": lo Stato non appartenente all'Unione europea; h) "societa' di intermediazione mobiliare": l'impresa, diversa dalla banca e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del "T.U. bancario", avente sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento; i) "societa' fiduciaria": la societa' per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del "T.U. dell'intermediazione finanziaria"; l) "societa' di gestione del risparmio": la societa' per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art.

    18, comma 2, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5; lettera d), del medesimo "T.U. dell'intermediazione finanziaria"; m) "intermediari finanziari": gli intermediari finanziari di cui all'art. 18, comma 3, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", autorizzati a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, e lettera c), del medesimo "T.U. dell'intermediazione finanziaria"; n) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento; o) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale in uno Stato extracomunitario, autorizzata a prestare servizi di investimento; p) "intermediari": le banche italiane, le societa' di intermediazione mobiliare, le societa' fiduciarie, le societa' di gestione del risparmio; gli intermediari finanziari; gli agenti di cambio di cui all'art. 201, commi 6 e 7, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria"; le succursali degli "intermediari" insediate in Stati comunitari; le succursali insediate in Italia di banche e di imprese di...

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