Vanificata l’attività preclusiva all’utilizzo dei benefici connessi al giudizio abbreviato e la facoltà all’imputato della richiesta di tale rito compatibile con l’innesto della fase dibattimentale: fondamentali garanzie in ipotesi di nuove contestazioni suppletive

AutoreCarlo Dell’Agli
Pagine401-404

    Questo scritto è dedicato al dott. BRUNO RAPONI, ex Presidente del Tribunale di Latina, uomo molto socievole, semplice, di notevole cultura e di rimarchevole equilibrio.

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@1. Un annunciato decisum

La pronuncia in esame presenta senza dubbio i caratteri di novità che si sostanziano nel consentire all’imputato, cui vengono contestati nuovi reati in itinere della cerimonia celebrativa del dibattimento, di richiedere per i medesimi il rito abbreviato.

La Corte, infatti, rivedendo un proprio precedente orientamento sul tema, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p., nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato, relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale.1

In sostanza, la Consulta sulla questione de qua ha motivato, in concreto, favorevolmente l’ordinanza di rimessione del Tribunale di Pinerolo richiamando e confermando, altresì, l’orientamento della giurisprudenza delle Sezioni unite secondo cui, in armonia con le statuizioni del codice abrogato, laddove la contestazione era tollerata finanche sulla scorta degli “atti istruttori” (v. art. 445 c.p.p. 1930), si stimano legittime le modifiche all’imputazione (art. 516 c.p.p.) ossia le c.d. contestazioni suppletive (art. 517 c.p.p.) eseguite successivamente all’apertura della fase dibattimentale e, quindi, antecedentemente al compimento dell’approntamento dibattimentale e, così oltre a ciò, sull’unico supporto degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini.

In breve gli imputati, cui era stato concesso il termine a difesa, alla seguente celebrazione dibattimentale, avevano presentato richiesta di precisazione conclusiva del procedimento avente ad oggetto il commesso reato paesaggistico relativo al giudizio abbreviato, limitata la medesima al conseguimento di assicurarsi le documentazioni nel contempo presentati.

La quaestio legitimatis, in sostanza, sollevata dal rimettente si basa sulla contestazione in fase dibattimentale ove la richiesta di definizione del giudizio abbreviato, in relazione al reato paesaggistico, rappresenta un autentico motivo di preclusione connaturato dalla armonizzata statuizione normativa di cui agli artt. 555, comma 2 e 517 del codice di procedura penale che, in concreto, non contempla l’istituto della restitutio in termine per poter consentire la presentazione della richiesta e, neanche, nell’eventualità dovesse emergere la contestazione di un reato concorrente nel corso dell’istruzione dibattimentale, se le vicende circostanziali sulle quali si ponga la contestazione suppletiva si rivelavano chiaramente provate ed accertate fin dallo stadio delle indagini preliminari.

Quanto alla inconciliabilità con il dettato costituzionale, si profilano palesemente le violazioni di cui agli artt. 24, comma 2, e 3 Cost., in quanto la conseguenza di quella attività ostativa è causa di assoluta privazione, da parte del prevenuto, della possibile attitudine di accostarsi ai riti alternativi generando una mera disuguaglianza di trattamento tra imputati che siano posti in identiche circostanze, a meno che la pubblica accusa utilizzi al meglio le conclusioni delle indagini all’atto di promuovere l’azione penale, contestando tutti i reati presumibili e dando la possibilità al prevenuto del pieno esercizio della facoltà di accesso ai riti alternativi, nel caso di specie, al giudizio abbreviato oppure seguitare alla contestazione di alcuni di siffatti reati per procedere, nella fase celebrativa del dibattimento e, attesa la dialettica probatoria, a sviluppare l’imputazione.2

Del pari ammissibile, per difetto di tali parametri costituzionali, è l’insorgenza della fondatezza della questione sulla quale la Corte, primariamente, ha rimarcato la piena difformità ed irregolarità dell’evento nell’ipotesi nella quale la contestazione risulti tardiva.

Il cardine su cui gravita, poi, l’enunciazione regolamentata dagli artt. 516 e 517 del codice di procedura penale è quella – in ossequio al necessario rispetto tra le parti – rivolta a conformare l’atto d’accusa alle eventuali necessità del processo e, quindi, non a conseguire soluzioni di totale pienezza che si avvedono, anche solo così, dai profili processuali degli atti di indagini.

L’affermazione della Corte, secondo la quale l’accesso al giudizio abbreviato per il reato oggetto della contestazione suppletiva “tardiva”, anche quando si realizzi nel corso del dibattimento, consegue a generare un valido esito di econo-Page 402mia processuale, poiché dà la piena possibilità al giudicante della fase dibattimentale di esprimere giudizi decisionali in ordine alla neo imputazione allo stato degli atti.

Tale percorso, dunque, lo sottrae sine dubio ad una attività integrativa di istruzione non solo, ma anche la trasmissione degli atti alla pubblica accusa la Corte l’ha stimata alquanto «eccentrica e incongrua rispetto all’attuale sistema» ispirato alla contraria regula della non regressione del procedimento che rappresenta un autentico principio di abnormità.

La Corte, inoltre, ha fatto proprio l’indirizzo della Cassazione, sostenuto dalle Sezioni Unite, secondo le quali le contestazioni statuite dagli artt. 516 e 517 c.p.p. possono poggiarsi anche sui soli atti già acquisiti dalla pubblica accusa in itinere delle indagini preliminari e che similare disputa era stata declarata inammissibile in passate circostanze.3

Malgrado la legge delega avesse prescritto al conditor una norma inflessibile che ponesse degli impegni di garanzia per i diritti di difesa del prevenuto, la dottrina invece si era espressa con un opposto orientamento nel senso che, sotto diversi aspetti, la disciplina riguardante le nuove contestazioni rappresentassero, come ribadito, una autentica violazione dell’art. 24, comma 2, Cost., e che i riti alternativi, nella specie, il giudizio abbreviato, posto la sua particolare modalità di esercizio del diritto di difesa,4 sfociasse in una mera disparità irragionevole di trattamento del prevenuto, per cui la sua incompatibilità con la fase dibattimentale, si traduceva in una decisa ed energica compressione del diritto di difesa.

@2. Le osservazioni...

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