LEGGE REGIONALE 9 novembre 2012, n. 22 - Valorizzazione delle strutture alpine regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 14 novembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia favorisce la conoscenza e la frequentazione a scopo turistico, ricreativo, culturale e sportivo dell'ambiente alpino nel rispetto della natura e del paesaggio montano, della cultura e delle tradizioni alpine. 2. A tal fine la presente legge: a) istituisce l'elenco delle strutture alpine regionali e ne disciplina la formazione e l'aggiornamento;

  1. promuove e sostiene attivita' e interventi di manutenzione delle strutture alpine regionali;

  2. disciplina la segnaletica delle strutture alpine regionali;

  3. promuove la realizzazione e l'aggiornamento di una cartografia regionale delle strutture alpine regionali. 3. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 2 e 9 della legge 26...

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