DIRETTIVA 30 ottobre 2008 - Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell''architettura rurale.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea

La presente direttiva e' emanata ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 6 ottobre 2005 e art. 2, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 378. 1. Finalita' e obiettivi di intervento.

Salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, garantendo la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti di cui al successivo punto 2; cio' attraverso l'attuazione di programmi di intervento volti al risanamento conservativo e recupero funzionale degli insediamenti stessi, alla tutela delle aree circostanti, alla preservazione dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, all'avvio e al recupero di attivita' compatibili con le tradizioni culturali tipiche. 2. Individuazione delle tipologie di architettura rurale.

Rientrano nelle tipologie di architettura rurale gli insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza significativa, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunita' rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio. In particolare, rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli elementi tipici degli insediamenti rurali specificati all'art. 1, commi 2 e 3 del decreto MiBAC 6 ottobre 2005, vale a dire:

gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza ed alle attivita' agricole, nonche' le testimonianze materiali che concorrono alla definizione di unita' storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari;

le recinzioni degli spazi destinati alla residenza ed al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilita' rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di contenimento dei terrazzamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e 3. Programmazione degli interventi.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, individuano nel proprio territorio, sentita la competente Soprintendenza, gli insediamenti di architettura rurale meritevoli di attenzione sulla base delle tipologie di cui al punto 2, e provvedono alla predisposizione di appositi programmi triennali, con la definizione delle forme di intervento e delle modalita' di incentivazione atte a consentire la realizzazione delle finalita' e degli obiettivi di cui al punto 1.

Ai fini dell'acquisizione in via preventiva dei pareri e delle valutazioni di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 2 della legge n. 378/2003, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare appositi accordi con gli uffici ministeriali competenti, cosi' come previsto ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto MIBAC 6 ottobre 2005. 4. Programma finanziario regionale.

Nell'ambito dell'attivita' di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e anche in coerenza dei propri programmi di sviluppo rurale 2007-2013, i programmi regionali recepiscono e specificano ulteriormente le finalita' e gli obiettivi di cui al punto 1, definendo le politiche generali per la tutela e la valorizzazione delle tipologie di architettura rurale anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale. Nei programmi regionali si provvede, in particolare a:

  1. stabilire le linee di azione, le procedure e le modalita' di approvazione degli interventi da promuovere per il conseguimento delle finalita' di cui al punto 1, attraverso l'assegnazione, a soggetti pubblici o privati, dei benefici finanziari previsti dalla legge; ai sensi dell'art. 3, commi 16, 17, 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004), per l'assegnabilita' dei contributi a soggetti privati, e' necessario che la quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni, non derivi da forme di indebitamento;

  2. definire i requisiti di ammissibilita' delle richieste di contributo e i criteri generali per la valutazione delle stesse, in ottemperanza a quanto previsto, tra l'altro, agli artt. 2 e 3 del decreto MiBAC 6 ottobre 2005;

  3. stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le percentuali massime di finanziamento ammissibili, tenendo conto che, a norma dell'art. 4, comma 1 della legge n. 378/2003, i contributi concessi:

    non potranno superare l'importo massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario di cui al successivo punto 6.b;

    saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale;

    non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse parti del manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della richiesta di contributo e, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli articoli 35, 36...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT