Disposizioni di attuazione per le operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 83002 del 30 dicembre 2005 (di seguito «Decreto»), recante la disciplina delle operazioni finanziarie a valere sul conto disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria (di seguito il «Conto»);

Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «Ministero») e la Banca d'Italia (di seguito «Banca») per lo scambio di informazioni sui flussi di tesoreria e per le operazioni finanziarie a valere sul Conto, stipulata in data 6 aprile 2006 ed approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 58641 del 1° giugno 2006;

Considerato che l'art. 8 comma 1, del menzionato decreto prevede che il Dipartimento del tesoro puo' adottare provvedimenti attuativi del decreto medesimo;

Ravvisata l'esigenza di adottare disposizioni attuative del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

Operazioni tramite asta

  1. Le operazioni finanziarie di cui all'art. 1 del decreto eseguite mediante asta dalla Banca, sono disposte dal Dipartimento del tesoro -- Direzione II, tenuto conto del saldo del Conto e delle condizioni del mercato monetario, entro il limite di importo di cui al citato art. 1 e secondo le modalita' previste all'art. 4 della convenzione.

  2. La Banca comunica al mercato la disposizione e l'esito delle operazioni secondo i sistemi in uso sui mercati finanziari.

  3. Le operazioni potranno essere svolte in qualsiasi giornata lavorativa di calendario nella quale siano operative le componenti nazionali interessate del Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer System (Target), purche' non coincidente con una giornata festiva italiana e avranno, di norma, durata pari ad un giorno.

    Art. 2.

    Controparti ammesse alle operazioni

  4. Il Dipartimento del tesoro -- Direzione II comunica alla Banca, tramite lettera, l'elenco delle possibili controparti di cui all'art. 5, comma 1 del decreto. Le eventuali variazioni di tale elenco e la relativa decorrenza, sono comunicate tempestivamente dal Dipartimento del tesoro -- Direzione II alla Banca tramite lettera.

  5. Per la partecipazione alle operazioni di cui al presente decreto, la Banca puo' richiedere alle controparti la stipula di convenzioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto, salvo quanto previsto all'art. 6, comma 2 del presente decreto.

    Art. 3.

    Modalita' di offerta delle controparti

  6. Le offerte delle controparti, fino ad un massimo di tre per ciascuna controparte, inviate mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca tramite la Rete nazionale interbancaria (Rete), con le modalita' tecniche previste nelle convenzioni di cui all'art. 5, comma 2 del decreto, devono contenere l'indicazione del quantitativo con il quale le controparti medesime intendono partecipare all'asta ed il relativo tasso di interesse.

  7. Ciascuna offerta non puo' essere inferiore a 10 milioni di euro. Eventuali offerte di importo inferiore non sono prese in considerazione.

  8. L'importo dell'offerta, in eccesso a quello indicato nel precedente comma, deve essere multiplo di 1 milione di euro di capitale nominale. Le offerte che non sono formulate in multipli di 1 milione di euro sono arrotondate al multiplo inferiore.

  9. Le offerte di ciascuna controparte che superino come somma complessiva quella oggetto dell'operazione di asta, sono prese in considerazione, fatto salvo quanto disposto all'art. 5 del presente decreto, come segue:

    1. nel caso di operazioni...

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