CIRCOLARE 5 Giugno 2007, n. 2 - Autorizzazione ad utilizzare i terreni messi a riposo per la produzione di foraggi - Articolo 32 regolamento (CE) n. 795/2004.

All'AGEA - Organismo di

Coordinamento Agli assessorati agricoltura delle regioni e province autonome di Trento e

Bolzano Alla Confagricoltura Alla

Coldiretti Alla CIA Alla Copagri

Alla Fagri

L'art. 32, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, stabilisce l'obbligo per i produttori, che ritirino superfici dalla produzione, di mantenere tali superfici a riposo e di non effettuare semine prima del 31 agosto ai fini del raccolto dell'anno successivo.

Il paragrafo 5 del succitato art. 32 stabilisce che, in caso di calamita' naturale grave, prevista all'art. 40 lettera c) del regolamento (CE) n. 1782/2003, i produttori possono essere autorizzati ad utilizzare le superfici dichiarate come ritirate dalla produzione, per l'alimentazione del bestiame aziendale.

La siccita', ovvero la scarsita' di precipitazioni per un periodo di tempo piuttosto prolungato con influenza negativa sulla normale pratica agricola, e' considerata una calamita' naturale ai sensi del predetto paragrafo 5 dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 795/2004.

Sulla base dei dati forniti dall'Ufficio centrale di ecologia agraria si puo' rilevare, per il 2007, la durata e la gravita' del deficit idrico nelle varie regioni italiane, tenendo conto anche delle temperature medie, particolarmente elevate, registrate nel periodo invernale.

Per quanto sopra esposto, a partire dalla data della presente circolare, ai sensi del suddetto art. 32, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 795/2004 e dell'art. 13, paragrafo 1-bis del decreto ministeriale 5 agosto 2004, i produttori possono...

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