Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la messa in sicurezza delle grandi dighe per le quali risulti assente il concessionario di derivazione o il richiedente la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva, tenuto conto che le stesse dighe costituiscono un potenziale rischio per le popolazioni a valle da salvaguardarsi ai fini della pubblica incolumita', nonche' la indifferibilita' di effettuare aggiornate verifiche sismiche ed idrologiche per consentire il completamento delle attivita' di rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe esistenti sul territorio nazionale, nonche' per altri interventi ed iniziative relativi a compiti istituzionali e di sicurezza della collettivita', affidati alla Protezione civile; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Individuazione di grandi dighe da mettere in sicurezza

  1. Il Registro italiano dighe, sulla base del registro degli iscritti di cui all'articolo 6 della

    1. agosto 2002, n. 166, nonche' delle risultanze dell'attivita' di vigilanza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua, predisponendo apposito elenco con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dello stato delle opere, le dighe fuori esercizio, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, per le quali non sia stata rinnovata o richiesta la concessione e per le quali non abbia avuto luogo la dismissione definitiva della diga, cosi' da costituire una condizione di rischio per le popolazioni a valle. Ai fini delle disposizioni di cui al presente comma, per dismissione definitiva di una diga si intende la demolizione anche parziale dell'opera di sbarramento purche' risulti garantita la sicurezza del sito.

  2. L'elenco delle opere di cui al comma 1 e' comunicato dal Registro italiano dighe alle regioni, alle province autonome e alle autorita' di bacino territorialmente interessate, anche in relazione al rischio idraulico a valle. Le regioni, le province autonome e le autorita' di bacino segnalano al Registro italiano dighe la presenza nel loro territorio di eventuali altre dighe fuori...

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