Individuazione delle aree urbane svantaggiate ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4 (Credito d'imposta). (Deliberazione n. 75/98)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il comma 1 dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, c he ha previsto la possibilita' che alle piccole e medie imprese che a ssumono nuovi dipendenti venga concesso - a partire dal periodo d 'imposta in corso al 1 gennaio 1998 - un credito d'imposta per un i mporto pari a 10 milioni di lire per il primo dipendente e ad 8 m ilioni di lire per ciascuno dei successivi; fino ad un massimo di 60 m ilioni annui per ciascun periodo d'imposta successivo alla prima a ssunzione; Visto il comma 2 del medesimo art. 4 che prevede che le imprese i nteressate devono operare nelle aree comunque situate nei territori d i cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2025/88 e successive m odificazioni ed in quelle per le quali la Commissione delle Comunita' europee ha riconosciuto la necessita' di intervento con d ecisione n. 836 dell'11 aprile 1997, confermata con decisione SG8979 D/4949 del 30 giugno 1997 (Abruzzo), stabilendo altresi' che, a ll'interno delle aree indicate, le imprese interessate devono r icadere: lettera a) in aree interessate da patti territoriali di cui a ll'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; l ettera b) in aree urbane svantaggiate dei comuni con popolazione s uperiore a 120.000 abitanti demandando al CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/1997, il compito di fissare la misura di tale svantaggio in t ermini di indici socio economici quali il tasso di disoccupazione g iovanile e l'indice di scolarizzazione nonche' altri appropriati i ndicatori socio economici ed ambientali; l ettera c) in comuni che partecipano alle aree di sviluppo i ndustriale e ai nuclei industriali istituiti a norma del testo unico a pprovato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n . 218, e della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed in comuni montani; l ettera d) nelle isole, con esclusione della Sicilia e della Sardegna, salvo che ricorrano le condizioni di cui alle lettere a), b ) e c).

Preso atto che nei territori come individuati al comma 2 del piu' v olte citato art. 4 della legge n. 449/1997, sono presenti 12 citta' c on popolazione superiore ai 120.000 abitanti e precisamente: Napoli, Bari, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Siracusa, Sassari, Cagliari, Palermo, Catania, Salerno, Foggia; Tenuto conto che le citta' di Bari, Taranto, Reggio Calabria, Messina, Sassari, Cagliari, Catania...

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