DELIBERAZIONE 28 febbraio 2007 - Servizio universale: applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003. (Deliberazione n. 28/07/CIR).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 28 febbraio 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 314/00/CONS del 1° giugno 2000, recante «Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera n. 290/01/CONS del 1° luglio 2001, recante «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la delibera n. 330/01/CONS del 1° agosto 2001, recante «Applicazione ed integrazione della delibera n. 314/00/CONS Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 199 del 28 agosto 2001;

Vista la delibera n. 14/02/CIR del 20 dicembre 2002, recante «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2001», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2003;

Vista la delibera n. 16/04/CIR del 23 dicembre 2004, recante «Applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 2005;

Vista la delibera n. 67/05/CIR del 5 ottobre 2005, recante «Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilita' del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 3 novembre 2005;

Vista la decisione della sezione sesta del Consiglio di Stato dell'8 luglio 2003;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 167/05/CONS del 25 maggio 2005, recante «Approvazione degli atti della commissione aggiudicatrice di cui alla delibera n. 469/04/CONS e affidamento dell'incarico relativo alla verifica della contabilita' regolatoria, per gli anni 2002, 2003 e 2004, degli operatori di rete fissa e di rete mobile notificati quali aventi notevole forza di mercato e per il controllo del calcolo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale per gli anni 2003 e 2004»;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento «Servizio universale: applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003», pubblicata sul sito web dell'Autorita' in data 17 novembre 2004;

Vista la relazione finale della societa' Europe Economics, acquisita in data 8 marzo 2006, concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2003;

Vista la delibera n. 22/06/CIR relativa alla consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento su «Servizio universale: applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 190 del 17 agosto 2006;

Vista la delibera n. 67/06/CIR relativa alla riapertura dei termini della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 22/06/CIR recante «Consultazione pubblica concernente la proposta di provvedimento relativo al: «Servizio universale: applicabilita' del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003»; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 251 del 27 ottobre 2006;

Visti gli atti del procedimento istruttorio;

Considerato quanto segue: (1) Il procedimento istruttorio.

  1. La societa' Telecom Italia S.p.a. (di seguito Telecom Italia) ha presentato all'Autorita', il calcolo del costo netto derivante dagli obblighi di fornitura del servizio universale per l'anno 2003, previsti dagli articoli 54, 56, 57 e 59, comma 2 del decreto legislativo n. 259/2003 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito Codice). L'Autorita' ha, pertanto, avviato un procedimento istruttorio volto a determinare l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione e a valutare il costo netto del servizio universale per l'anno 2003.

  2. Ai fini della determinazione dell'iniquita' dell'onere e della conseguente applicabilita' del meccanismo di ripartizione, l'Autorita', contestualmente alla comunicazione di avvio istruttoria, ha richiesto agli operatori di cui all'art. 3, comma 2, dell'allegato 11 al Codice dati e informazioni concernenti varie voci di ricavi e di costi, nonche' di volumi di traffico e numerosita' della clientela.

  3. L'Autorita', sulla base dei dati forniti dagli operatori e della conseguente analisi sul grado di concorrenza raggiunto nel mercato delle telecomunicazioni, ha stabilito che, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice, gli obblighi di fornitura del servizio universale hanno costituito, per l'anno 2003, un onere ingiustificato a carico di Telecom Italia.

  4. L'Autorita' ha, pertanto, ritenuto applicabile il meccanismo di ripartizione, ai sensi dell'art. 63 del Codice nonche' dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 6, comma 2, lettera a), dell'allegato 11 del Codice. Conseguentemente, l'Autorita' ha incaricato la societa' Europe Economics, selezionata sulla base di una procedura di gara, di verificare il calcolo del costo netto, relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale, dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2003.

  5. Europe Economics ha avviato, in data 9 gennaio 2006, l'attivita' di verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.

  6. Nel corso dell'attivita' di controllo del calcolo del costo netto, Telecom Italia ha presentato all'Autorita' ed a Europe Economics la propria proposta di quantificazione dei vantaggi di mercato di cui all'art. 6, comma 2, lettera b), dell'allegato 11 del Codice.

  7. In data 8 marzo 2006, Europe Economics ha presentato la relazione di conformita' ai criteri, ai principi ed alle modalita' di determinazione del costo netto sulla base di quanto previsto dal capo IV del titolo II del Codice e dalle disposizioni dell'allegato 11 dello stesso Codice. La relazione finale riporta altresi' le modalita' di calcolo e la quantificazione finale, effettuata da Europe Economics, dei vantaggi di mercato derivati a Telecom Italia quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale.

  8. L'Autorita', effettuate le proprie valutazioni ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), dell'allegato 11 del Codice, ha sottoposto a consultazione pubblica, con la delibera n. 22/06/CIR, i propri orientamenti in merito alle decisioni da adottare con riferimento all'applicabilita' e giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2003, nonche' alla metodologia di calcolo e finanziamento del servizio universale.

  9. In ragione della complessita' delle tematiche trattate nella delibera n. 22/06/CIR, gli operatori rispondenti alla consultazione pubblica hanno richiesto di prorogare i termini per l'invio delle proprie osservazioni con particolare riferimento alle questioni relative agli aspetti di natura metodologica.

  10. Con la delibera n. 67/06/CIR l'Autorita' ha prorogato i termini stabiliti dalla delibera n. 22/06/CIR per l'invio, da parte degli operatori, di contributi e memorie relativi alle tematiche sulle quali l'Autorita' ha espresso il proprio orientamento.

  11. Entro i termini previsti dalla delibera n. 22/06/CIR sono pervenuti i contributi e le osservazioni dai seguenti operatori di comunicazioni elettroniche: Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni (di seguito Wind) e Telecom Italia.

  12. I suddetti operatori di comunicazioni elettroniche hanno, inoltre, illustrato all'Autorita' nell'ambito di audizioni, tenutesi nei termini previsti dalla delibera n. 22/06/CIR, i documenti prodotti nel corso del processo di consultazione pubblica. Gli operatori Eutelia e Tiscali hanno presentato e illustrato nell'ambito di un'audizione un documento congiunto.

  13. In seguito all'adozione della delibera n. 67/06/CIR, gli operatori di comunicazioni elettroniche Vodafone Omnitel, Wind e Telecom Italia hanno presentato documenti integrativi dei contributi precedentemente inviati e gli operatori Wind e Telecom Italia hanno i medesimi contributi illustrati nell'ambito di due audizioni.

  14. Con il presente provvedimento l'Autorita' approva il finanziamento del servizio universale per l'anno 2003, derivante dalla relazione di conformita' del calcolo del costo netto di Europe Economics. A) L'orientamento dell'Autorita' nell'ambito della consultazione pubblica (delibera n. 22/06/cir). (2) La valutazione dell'iniquita' dell'onere e dell'applicabilita' del meccanismo di ripartizione.

  15. Con le delibere n. 16/04/CIR e n. 67/05/CIR relative rispettivamente alla valutazione del costo netto del servizio universale per l'anno 2002 e alla rinnovazione del procedimento concernente l'applicabilita' del meccanismo di ripartizione per l'anno 1999, l'Autorita' ha...

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