Ulteriori criteri cui devono uniformarsi le SOA, in materia di rilascio di attestazioni relative ad imprese cedenti e ad imprese cessionarie di aziende o di rami di aziende. (Determinazione n. 5).

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto L'Autorita', nelle determinazioni 5 giugno 2002, n. 11, e 26 febbraio 2003, n. 5, ha individuato le regole operative in materia di rilascio di attestazioni nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

In tali determinazioni, tenuto conto che i certificati di esecuzione dei lavori devono essere utilizzati una sola volta, e' stato, fra l'altro, espresso l'avviso

  1. che l'impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) - qualora voglia avvalersi ai fini della propria qualificazione dei requisiti dell'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) l'azienda o il ramo d'azienda - ha la possibilita' di

    1) se non ancora attestata: stipulare un contratto con una SOA per il rilascio di una prima attestazione; 2) se gia' in possesso di attestazione: stipulare un contratto con una SOA per il rinnovo dell'attestazione posseduta e, quindi, con nuova data di rilascio prima attestazione, di scadenza verifica triennale e di scadenza finale oppure stipulare una integrazione del contratto originario avente ad oggetto la modifica, fermo restando le date del rilascio prima attestazione di scadenza verifica triennale e di scadenza finale, facendo, quindi, applicazione degli indirizzi formulati dall'Autorita' nel punto 7 della determinazione 8 febbraio 2001, n. 6 (integrazione delle attestazioni gia' rilasciate, mediante l'inserimento in esse di qualificazioni in nuove categorie) oppure nel punto 6 del comunicato alle SOA del 12 aprile 2001, n. 5 (integrazioni delle attestazioni gia' rilasciate con modifica delle sole classifiche delle qualificazioni); b) che qualora l'impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) sia in possesso di attestazione, occorre, nel caso si e' in presenza di cessione di azienda, il ritiro dell'attestazione, oppure, nel caso si e' in presenza di cessione di un ramo azienda, il suo ridimensionamento; c) che la SOA che stipula un contratto con una impresa la cui idoneita' deriva in tutto o in parte dall'acquisto di una azienda o di un suo ramo (o da atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese) deve trasmettere, oltre al contratto da essa stipulato con l'impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.) anche il contratto fra impresa cedente (o conferente, locatrice, ecc.) e impresa cessionaria (o conferitaria, locataria, oggetto di fusione o di scissione, ecc.); d) che la SOA che ha stipulato il contratto...

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