DECRETO-LEGGE 11 marzo 2002, n. 28 - Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonche' alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente l'istituzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione indicati al comma 1 del medesimo articolo, nonche' l'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, al fine di evitare che gli uffici giudiziari si trovino in irreversibili difficolta' interpretative all'atto della concreta attuazione della disciplina, difficolta' principalmente connesse, per un verso, alla applicazione della disciplina del contributo unificato e, per l'altro, alle numerose questioni ermeneutiche da piu' parti sollevate; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di rimuovere ogni onere legato all'introduzione di procedimenti in materia di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, connessi alla tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa; E m a n a il seguente decreto-legge

Art. 1.

Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella 1 1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente

"3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla legge.".

  1. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed e' prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della...

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