UNICREDIT OBG S.R.L. UNICREDIT S.P.A. -

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge numero 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130") e dell'articolo 58 del D. Lgs. numero 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario"), e Informativa ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 5 del D. Lgs. numero 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007. UniCredit OBG S.r.l. comunica che, nel contesto di un'operazione di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di UniCredit S.p.A., in data 13 gennaio 2012, come successivamente modificato, ha concluso con UniCredit S.p.A. (il "Cedente") un accordo di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (l'"Accordo Quadro di Cessione"). In virtu' dell'Accordo Quadro di Cessione, il Cedente ha ceduto e cedera' e UniCredit OBG S.r.l. ha acquistato e dovra' acquistare dal Cedente, periodicamente e pro soluto, secondo un programma di cessioni da effettuarsi ai termini ed alle condizioni ivi specificate, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati dal Cedente con i propri clienti (i "Contratti di Finanziamento") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti"). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 11 maggio 2013, UniCredit OBG S.r.l. ha acquistato pro soluto dal Cedente tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dall'inizio del 1 maggio 2013 (incluso) (la "Data di Valutazione"), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti dai contratti di mutuo fondiario o ipotecario che alla data dell'11 maggio 2013 risultavano nella titolarita' di UniCredit S.p.A. e che alla Data di Valutazione (salvo ove diversamente previsto) presentavano le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto): 1) mutui in relazione ai quali il rapporto tra il debito residuo in linea capitale del mutuo alla Data di Valutazione ed il valore dell'immobile sul quale e' stata concessa la garanzia ipotecaria, calcolato alla Data di Stipulazione ovvero alla data del piu' recente frazionamento se si tratta di mutui derivanti dal frazionamento di un precedente finanziamento in quote, e': (i) pari o inferiore all'80%, qualora si tratti di Crediti Ipotecari Residenziali;

ovvero (ii) pari o inferiore al 60%, qualora si tratti di Crediti Ipotecari Commerciali;

2) mutui i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo liberatorio e/o frazionamento) siano: (i) nel caso di Crediti Ipotecari Residenziali, una o piu' persone fisiche, con almeno una di esse residente in Italia;

ovvero (ii) nel caso di Crediti Ipotecari Commerciali, una o piu' persone giuridiche (costituite nella forma di societa' in nome collettivo, societa' in accomandita semplice, societa' a responsabilita' limitata, societa' per azioni, societa' cooperative a responsabilita' limitata, societa' in accomandita per azioni, ovvero consorzi)), con almeno una di esse avente sede legale in Italia, ovvero una o piu' persone fisiche il cui mutuo sia stato concesso in qualita' di titolari di ditte individuali o componenti di societa' di fatto residenti in Italia, in base a quanto indicato nell'ultima comunicazione ricevuta da UniCredit S.p.A. da parte del relativo debitore;

3) mutui garantiti da ipoteca su immobili localizzati sul territorio della Repubblica Italiana rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso alla Data di Valutazione o prima della stessa;

4) mutui che siano retti dal diritto italiano;

5) mutui denominati in euro (ovvero erogati in valuta diversa e successivamente ridenominati in euro);

6) mutui che abbiano almeno una rata scaduta e pagata, fosse anche solo di interesse;

7) mutui la cui ultima rata scade successivamente al 31 luglio 2013;

8) mutui (i) originariamente stipulati nel periodo compreso tra il tra il 1 gennaio 1990 (incluso) ed il 31 agosto 2005 (incluso) da UniCredit S.p.A. o da banche successivamente confluite in UniCredit S.p.A., in base a operazioni societarie tempo per tempo comunicate alla clientela, per i quali i mutuatari abbiano corrisposto nel corso del 2013 i pagamenti delle relative rate a UniCredit S.p.A.;

ovvero (ii) originariamente stipulati da: 1. UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. (C.F. 03656170960) nel periodo tra 1 settembre 2005 (incluso) ed il 31 marzo 2008 (incluso);

ovvero 2. UniCredit Corporate Banking S.p.A. (C.F. 03656170960) nel periodo tra 1 aprile 2008 (incluso) ed il 31 ottobre 2010 (incluso);

ovvero (iii) originariamente stipulati da: 1. UniCredit Banca S.p.A. (C.F. 12931320159) nel periodo compreso tra il 1 settembre 2005 (incluso) ed il 31 ottobre 2008 (incluso);

ovvero 2. UniCredit Banca S.p.A. (C.F. 02843911203) nel periodo compreso tra il 1 novembre 2008 (incluso) ed il 31 ottobre 2010 (incluso);

ovvero 3. UniCredit Banca di Roma S.p.A. (C.F. 06978161005) nel periodo compreso tra il 15 agosto 2008 (incluso) ed il 31 ottobre 2008 (incluso);

ovvero 4. UniCredit Banca di Roma S.p.A. (C.F. 09976231002) nel periodo compreso tra il 1 novembre 2008 (incluso) ed il 31 ottobre 2010 (incluso);

ovvero 5. Banco di Sicilia S.p.A. (C.F. 05102070827) nel periodo compreso tra il 6 ottobre 2008 (incluso) ed il 31 ottobre 2008 (incluso);

ovvero 6. Banco di...

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