DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2005, n. 2 - Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata la situazione di grave emergenza umanitaria in atto nell'area del sudest asiatico, determinatasi a seguito della catastrofe naturale occorsa il 26 dicembre 2004; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di fornire immediato sostegno alle popolazioni, anche mediante la partecipazione all'azione multilaterale alla ricostruzione dei Paesi ed al ripristino delle infrastrutture sanitarie e socioeconomiche di base; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la rapida realizzazione dei necessari interventi umanitari, in adesione alle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, formulate al termine della Conferenza dei Paesi donatori, svoltasi a Ginevra l'11 gennaio 2005; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la partecipazione italiana alla ricostruzione di Fondi internazionali di sviluppo, nonche' l'erogazione del contributo italiano al Fondo Globale di lotta all'AIDS, malaria e tubercolosi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2005; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo

  1. Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico colpite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonche' per la ricostruzione dei Paesi e per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali, e' autorizzata la spesa di euro 70.000.000.

  2. Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti relativi all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla voce Ministero degli affari esteri.

    Art. 2.

    Regime degli interventi

  3. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5.000.000 di euro, il Ministero degli affari esteri puo' procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

  4. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si applica l'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT