Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla regione Sardegna, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Sardegna concernenti il conferimento di funzioni alla Regione in materia di lavoro; Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 7 del suddetto decreto legislativo che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono individuati in via generale, sentita la Regione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i beni e le risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla Regione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 che, tra l'altro, conferisce la delega all'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardanti l'attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale; Sentita la Regione autonoma Sardegna; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, e per la funzione pubblica;

Decreta

Art. 1.

Risorse umane

  1. E' trasferito alla Regione Sardegna il contingente del 70 per cento delle complessive 482 unita' di personale, di cui all'allegata Tabella 1, appartenenti ai ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, presso la direzione regionale e le direzioni provinciali del lavoro - Settore e servizio politiche del lavoro - nonche' presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

  2. Il restante contingente del 30 percento di personale permane nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle funzioni e ai compiti che rimangono allo Stato.

  3. I contingenti di cui ai commi 1 e 2 possono variare in misura percentuale non superiore al 5 per cento.

  4. Al contingente di cui al comma 2 si accede su domanda del personale interessato, da presentare entro trenta giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Ai fini dell'opzione e' prevista la tabella di equiparazione tra il personale appartenente al comparto dello Stato e quello in servizio presso la Regione e gli enti locali, di cui all'allegata Tabella 2.

    Art. 2.

    Graduatoria regionale

  5. Qualora le domande per permanere nei ruoli dello Stato risultino in numero inferiore rispetto al contingente di cui all'art. 1, comma 2, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 4, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone una graduatoria regionale tra il restante personale, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446, tabella A n. 1, al fine di individuare le unita' da trasferire. La graduatoria e' predisposta sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri indicati al punto 1 della citata tabella A; i dipendenti beneficiari delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT