DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2001, n. 8 - Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina

Coming into Force15 Febbraio 2001
End of Effective Date13 Marzo 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/02/14/001G0057/CONSOLIDATED/20010417
Enactment Date14 Febbraio 2001
Published date14 Febbraio 2001
Official Gazette PublicationGU n.37 del 14-02-2001
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000;

Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

Vista la decisione 2001/2/CE della Commissione del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza determinata dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'ambiente, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Fondo per l'emergenza BSE

  1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico, e' istituito un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza BSE", con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Le disponibilita' del Fondo sono destinate al finanziamento di:

    1. interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di eta' superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del

      regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre

      2000; b) interventi per assicurare, in conformita' all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'agibilita' degli impianti di allevamento compromessa dell'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni economici sociali, nonche' per garantire il benessere degli animali. A tale fine viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo di L. 450.000 per capo di eta' non superiore a trenta mesi, da corrispondere previa attestazione dell'avvenuta macellazione del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi;

    2. indennita' per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di encefalopatia spongiforme bovina nell'azienda medesima. L'indennita' e' fissata in lire un milione per ogni bovino riacquistato, sino al massimo di 500 milioni per ogni azienda;

    3. contributi per la distruzione di materiali specifici a rischio, inclusa la colonna vertebrale di bovini con eta' superiore a 12 mesi;

    4. un indennizzo, pari a L. 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.

  2. In sede di prima applicazione, il Fondo e', in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, cosi' ripartito:

    1. lire 50 miliardi;

    2. lire 51 miliardi;

    3. lire 1 miliardo;

    4. lire 48 miliardi;

    5. lire 5 miliardi.

    Con successive determinazioni, adottate dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanita', sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.

  3. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata: "Agenzia", e' incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformita' alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo. A tal fine, il Fondo di cui al comma 1 e' versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal proprio regolamento di amministrazione e contabilita'.

  4. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.

  5. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie e agro-alimentari, nonche' della Guardia di finanza, per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni previste dal comma 2.

  6. L'Agenzia presenta ogni trenta giorni al commissario straordinario del Governo, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro della sanita' ed al Ministro dell'ambiente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

  7. L'Agenzia provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione, del 29 giugno 2000;

Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;

Vista la decisione 2001/2/CE della Commissione del 27 dicembre 2000;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1;

Ritenuta la...

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