DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2012, n. 61 - Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale. (12G0082)

Coming into Force02 Giugno 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/05/18/012G0082/CONSOLIDATED/20180122
Published date18 Maggio 2012
Enactment Date18 Aprile 2012
Official Gazette PublicationGU n.115 del 18-05-2012
Capo I Disposizioni generali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 24, relativo all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2011;

Sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma Capitale;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 19 gennaio 2012;

Visti i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, reso nella seduta del 29 marzo 2012, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati, reso il 29 marzo 2012, e del Senato della Repubblica, reso il 29 marzo 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dell'interno, per i beni e le attivita' culturali, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della citta' metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata: «legge delega», il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. A decorrere dall'istituzione della citta' metropolitana di Roma capitale, in attuazione dell'articolo 24, comma 9, della legge delega, le disposizioni di cui al presente decreto si intendono riferite alla citta' metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

  2. Ferme restando le funzioni amministrative gia' attribuite dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonche' quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e in particolare l'articolo 24, relativo all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2011;

Sentiti la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma Capitale;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 19 gennaio 2012;

Visti i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, reso nella seduta del 29 marzo 2012, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati, reso il 29 marzo 2012, e del Senato della Repubblica, reso il 29 marzo 2012;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri dell'interno, per i beni e le attivita' culturali, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione della citta' metropolitana di Roma capitale, il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito denominata: «legge delega», il conferimento di funzioni amministrative a Roma capitale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 APRILE 2013, N. 51.

  2. Ferme restando le funzioni amministrative gia' attribuite dall'articolo 24, comma 3, della legge delega, nonche' quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito delle materie di competenza legislativa della Regione.

Art 2.

Determinazione dei costi connessi al ruolo di capitale della Repubblica

  1. In attuazione dell'articolo 24, comma 5, lettera b), della legge delega, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e' determinato il maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica, tenuto conto anche dei benefici economici che derivano da tale ruolo e degli effetti che si determinano sul gettito delle entrate tributarie statali e locali. Lo schema del decreto di cui al presente comma e' trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.

  2. L'onere di cui al comma 1 e' quantificato su proposta elaborata dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, che si avvale della collaborazione dell'ISTAT e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL, e adottata dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2016, N. 10

Art 3.

Programmazione pluriennale degli interventi nel territorio di Roma capitale

  1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle risorse finanziarie ad essa spettanti in conformita' ai documenti di finanza pubblica, il metodo della programmazione pluriennale.

  2. Allo scopo di dare organica attuazione agli interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui realizzazione e' perseguita mediante una piu' stretta cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di governo, Roma capitale stipula una apposita intesa istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le amministrazioni centrali competenti, che costituisce il quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

  3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma 2 e' approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale di programma possono essere inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, con le modalita' previste dai commi 1 e 1-bis del medesimo articolo 1.

  4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e le regioni o province autonome interessate», sono inserite le seguenti: «, nonche' l'ente Roma capitale ove interessato,»;

    2. al comma 2, lettera b), dopo le parole «i comuni interessati,», sono inserite le seguenti...

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