DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 101 - Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38

Coming into Force30 Giugno 2005
Enactment Date27 Maggio 2005
Published date15 Giugno 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/06/15/005G0126/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.137 del 15-06-2005
Capo I Norme in materia di soggetti ed attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura.
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 3 marzo 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Imprenditore agricolo professionale

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al secondo periodo, la parola: «societa» e' soppressa;

    2. dopo le parole: «computo del reddito globale da lavoro.», sono aggiunti i seguenti periodi: «Nel caso delle societa' di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa' di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.».

  2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. la lettera b) e' soppressa;

    2. alla lettera c), dopo le parole: «di capitali», sono inserite le seguenti: «o cooperative», e dopo le parole: «un amministratore», sono aggiunte le seguenti: «che sia anche socio per le societa' cooperative,»;

    3. dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

    3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale puo' essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola societa'.

    .

  3. L'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' sostituito dal seguente:

    4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresi' riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.

    .

  4. All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:

    5. Le indennita' e le somme percepite per l'attivita' svolta in societa' agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

    5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di societa' di...

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