DECRETO 12 novembre 2012 - Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi. (12A12231)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 gennaio 2012, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante "Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e bioliquidi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 giugno 2012, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, che modifica il decreto 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2012;

Viste le ordinanze pubblicate in data 27 luglio 2012 in cui il TAR Lazio ha accolto le istanze cautelari formulate nei giudizi promossi da alcuni operatori produttori di bioliquidi associati ad APER, con l'intervento ad adiuvandum dell'Associazione stessa e, per l'effetto, ha sospeso l'efficacia delle disposizioni del citato decreto 23 gennaio 2012 impugnate, invitando l'Amministrazione a riesaminare la normativa in relazione alle difficolta' evidenziate al fine di ottenere la certificazione entro i termini previsti dal regime transitorio;

Ritenuto, pertanto, necessario adeguare il testo del citato decreto del 23 gennaio 2012 alla luce del contenuto delle predette ordinanze;

Decreta:

Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 23 gennaio 2012, come modificato dal decreto interministeriale 11 giugno 2012, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. all'art. 2, comma 3-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

    "Non e' altresi' considerato operatore economico il produttore di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e su modifiche e integrazioni, che conferisce gli stessi agli impianti di trattamento di cui al medesimo Regolamento nel rispetto dei requisiti di tracciabilita' ivi prescritti e utilizzando i documenti commerciali previsti dal Regolamento (UE) n. 142/2011 e sue modifiche e integrazioni.";

  2. all'art. 7, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente comma:

    "8-bis. L'operatore economico di cui all'art. 2...

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